Sentenza 35/1997 (ECLI:IT:COST:1997:35)
Massima numero 23114
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente GRANATA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
30/01/1997; Decisione del
30/01/1997
Deposito del 10/02/1997; Pubblicazione in G. U. 12/02/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 35/97. 'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - LIBERALIZZAZIONE CON CADUCAZIONE DI PROCEDIMENTI E CONTROLLI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI ATTUALMENTE PREVISTI, NONCHE' DELLE CONNESSE FATTISPECIE INCRIMINATRICI - ESIGENZA DI SALVAGUARDIA DEL PRINCIPIO SECONDO IL QUALE L'INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA NON E' MEZZO PER IL CONTROLLO DELLE NASCITE E PER CUI E' GIUSTIFICATO L'IMPEGNO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE A SOSTEGNO DELLA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI PER L'I.V.G. NEL RISPETTO DEL DIRITTO DEL CONCEPITO ALLA VITA - PRECLUSIONE DELL'AMMISSIBILITA' DI UN 'REFERENDUM' DIRETTO CONTRO LEGGI ORDINARIE MA A CONTENUTO COSTITUZIONALMENTE VINCOLATO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 35/97. 'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - LIBERALIZZAZIONE CON CADUCAZIONE DI PROCEDIMENTI E CONTROLLI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI ATTUALMENTE PREVISTI, NONCHE' DELLE CONNESSE FATTISPECIE INCRIMINATRICI - ESIGENZA DI SALVAGUARDIA DEL PRINCIPIO SECONDO IL QUALE L'INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA NON E' MEZZO PER IL CONTROLLO DELLE NASCITE E PER CUI E' GIUSTIFICATO L'IMPEGNO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE A SOSTEGNO DELLA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI PER L'I.V.G. NEL RISPETTO DEL DIRITTO DEL CONCEPITO ALLA VITA - PRECLUSIONE DELL'AMMISSIBILITA' DI UN 'REFERENDUM' DIRETTO CONTRO LEGGI ORDINARIE MA A CONTENUTO COSTITUZIONALMENTE VINCOLATO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' per l'abrogazione della l. 22 maggio 1987 n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza) - avente ad oggetto il seguente quesito: <>. - in quanto - posto, da un lato, che non sono abrogabili disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato, tra le quali vanno annoverate quelle la cui eliminazione determinerebbe la soppressione di una tutela minima per situazioni che tale tutela esigono secondo la Costituzione; e, dall'altro, che la richiesta referendaria e' formulata, attraverso un ritaglio del testo vigente, in modo tale da dare all'abrogazione il senso palese di una pura e semplice soppressione di ogni regolamentazione legale (e non solo di una irrilevanza penale) dell'interruzione volontaria della gravidanza nei primi novanta giorni, riconducendo tale vicenda ad un regime di totale libera disponibilita' da parte della singola gestante, anche in ordine alla sorte degli interessi costituzionalmente rilevanti in essa coinvolti - cio' che la Costituzione (artt. 2 e 31, comma 2) non consente di toccare mediante l'abrogazione, sia pure parziale, della l. n. 194 del 1978 e' quel nucleo di disposizioni che attengono alla protezione della vita del concepito quando non siano presenti esigenze di salute o di vita della madre, nonche' quel complesso di disposizioni che attengono alla protezione della donna gestante: della donna adulta come della donna minore d'eta', della donna in condizioni di gravidanza infratrimestrale come della donna in condizioni di gravidanza piu' avanzata. - S. nn. 27/1975, 16/1978, 26/1981, 196/1987, 1146/1988; ord. nn. 463/1988, 76/1996. red.: S. Di Palma
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' per l'abrogazione della l. 22 maggio 1987 n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza) - avente ad oggetto il seguente quesito: <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
co. 1
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 31
co. 2
Altri parametri e norme interposte