Sentenza 36/1997 (ECLI:IT:COST:1997:36)
Massima numero 23115
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente GRANATA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
30/01/1997; Decisione del
30/01/1997
Deposito del 10/02/1997; Pubblicazione in G. U. 12/02/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 36/97. 'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - RADIOCOMUNICAZIONI - DISCIPLINA DEI MESSAGGI PUBBLICITARI SULLE RETI RADIOFONICHE E TELEVISIVE DELLA CONCESSIONARIA PUBBLICA - FUNZIONI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI IN ORDINE AI MESSAGGI PUBBLICITARI - LIMITAZIONI ORARIE DELLE TRASMISSIONI DEI MESSAGGI PUBBLICITARI - DOMANDA REFERENDARIA FINALIZZATA AD INNOVARE IL SISTEMA DELLE NORME E ALLA SUA SOSTITUZIONE - NON CONFORMITA' ALLA LOGICA DELL'ISTITUTO REFERENDARIO AVENTE NATURA MERAMENTE ABLATIVO - RIFERIMENTO ALLE SENTENZE DELLA CORTE NN. 16/1978 E 28/1987 - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 36/97. 'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - RADIOCOMUNICAZIONI - DISCIPLINA DEI MESSAGGI PUBBLICITARI SULLE RETI RADIOFONICHE E TELEVISIVE DELLA CONCESSIONARIA PUBBLICA - FUNZIONI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI IN ORDINE AI MESSAGGI PUBBLICITARI - LIMITAZIONI ORARIE DELLE TRASMISSIONI DEI MESSAGGI PUBBLICITARI - DOMANDA REFERENDARIA FINALIZZATA AD INNOVARE IL SISTEMA DELLE NORME E ALLA SUA SOSTITUZIONE - NON CONFORMITA' ALLA LOGICA DELL'ISTITUTO REFERENDARIO AVENTE NATURA MERAMENTE ABLATIVO - RIFERIMENTO ALLE SENTENZE DELLA CORTE NN. 16/1978 E 28/1987 - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 6 agosto 1990 n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) - sul seguente quesito: <> - in quanto - posto, da un lato, che l'intenzione dei promotori e' quella di ridurre al massimo la pubblicita' televisiva e radiofonica delle reti della concessionaria pubblica (la proposta referendaria mira a modificare il testo legislativo nei seguenti termini: "La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica non puo' eccedere il 2 per cento nel corso di un'ora"); e, dall'altro, che il giudizio di ammissibilita' del referendum abrogativo ha ad oggetto, in relazione alla struttura del quesito, anche l'accertamento dell'esistenza di altre (ad integrazione delle ipotesi che la Costituzione ha previsto in maniera puntuale ed espressa) ragioni, costituzionalmente rilevanti, in nome delle quali si renda indispensabile precludere il ricorso al corpo elettorale - il fine oggettivato nella domanda referendaria appare perseguito in modo contrario alla logica dell'istituto, giacche' viene adottata non una proposta referendaria puramente ablativa, bensi' innovativa e sostitutiva di norme, come risulta dall'individuazione, nella struttura del quesito, accanto al profilo di soppressione di mere locuzioni verbali, peraltro inespressive di qualsiasi significato normativo, del profilo di sostituzione della norma abroganda con altra assolutamente diversa, non derivante direttamente dall'estensione di preesistenti norme o dal ricorso a forme autointegrative, ma costruita attraverso la saldatura di frammenti lessicali eterogenei, con la conseguenza che, nella specie, si fuoriesce dallo schema tipo dell'abrogazione "parziale", proponendosi al corpo elettorale non gia' una sottrazione di contenuto normativo, bensi' una nuova norma direttamente costruita. - S. nn. 16/1978, 28/1987, 28/1993, 1/1995, 8/1995. red.: S. Di Palma
E' inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 6 agosto 1990 n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) - sul seguente quesito: <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
Altri parametri e norme interposte