Sentenza 37/1997 (ECLI:IT:COST:1997:37)
Massima numero 23116
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente GRANATA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
30/01/1997; Decisione del
30/01/1997
Deposito del 10/02/1997; Pubblicazione in G. U. 12/02/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 37/97. 'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - IMPOSTE SUI REDDITI - RITENUTE ALLA FONTE - SOSTITUTO D'IMPOSTA - ABOLIZIONE - ABLAZIONE DELLE SOMME TRATTENUTE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO A TITOLO D'IMPOSTA E DA COSTUI VERSATE NELLE CASSE DELL'ERARIO - IDENTICA RICHIESTA REFERENDARIA GIA' DICHIARATA INAMMISSIBILE DALLA CORTE CON SENTENZA N. 11/1995 - RICHIAMO ALLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (CFR. SENTENZE NN. 364/1987, 128/1986 E 92/1972) - NATURA TRIBUTARIA DELLE DISPOSIZIONI OGGETTO DEL QUESITO REFERENDARIO - DESTINAZIONE DELLE SOMME IN QUESTIONE NELL'APPRESTAMENTO DEI MEZZI NECESSARI AL FABBISOGNO DELLO STATO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 37/97. 'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - IMPOSTE SUI REDDITI - RITENUTE ALLA FONTE - SOSTITUTO D'IMPOSTA - ABOLIZIONE - ABLAZIONE DELLE SOMME TRATTENUTE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO A TITOLO D'IMPOSTA E DA COSTUI VERSATE NELLE CASSE DELL'ERARIO - IDENTICA RICHIESTA REFERENDARIA GIA' DICHIARATA INAMMISSIBILE DALLA CORTE CON SENTENZA N. 11/1995 - RICHIAMO ALLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (CFR. SENTENZE NN. 364/1987, 128/1986 E 92/1972) - NATURA TRIBUTARIA DELLE DISPOSIZIONI OGGETTO DEL QUESITO REFERENDARIO - DESTINAZIONE DELLE SOMME IN QUESTIONE NELL'APPRESTAMENTO DEI MEZZI NECESSARI AL FABBISOGNO DELLO STATO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile la richiesta del referendum popolare per l'abrogazione del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e successive modificazioni - sul seguente quesito: <> - in quanto - posto che i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 d.P.R. n. 600 del 1973 che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati per prestazioni sia di lavoro dipendente sia di lavoro autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente ovvero rese a terzi o nell'interesse degli stessi (art. 25 comma 1), devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa, nella misura stabilita dalle stesse disposizioni - gli strumenti di attuazione della pretesa fiscale possono ritenersi parte integrante della normativa tributaria tenuto conto che la mancanza di una disciplina idonea a garantire l'applicazione del prelievo renderebbe inefficace il semplice apprestamento della struttura sostanziale del tributo; ed in quanto nella legge in questione e' ravvisabile natura tributaria anche sotto il profilo sostanziale, risultando sussistenti sia l'elemento della ablazione delle somme con attribuzione delle stesse ad un ente pubblico, sia l'elemento della destinazione delle somme medesime all'apprestamento dei mezzi necessari al fabbisogno finanziario dello Stato. - S. nn. 92/1972, 26/1982, 128/1986, 364/1987, 63/1990, 11/1995. red.: S. Di Palma
E' inammissibile la richiesta del referendum popolare per l'abrogazione del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e successive modificazioni - sul seguente quesito: <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
co. 2
Altri parametri e norme interposte