Sentenza 24/2022 (ECLI:IT:COST:2022:24)
Massima numero 44550
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
29/11/2021; Decisione del
29/11/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Titolo
Paesaggio - Pianificazione - Norme della Regione autonoma Sardegna - Trasferimento dei volumi realizzabili ricadenti in alcune zone del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale. (Classif. 170007).
Paesaggio - Pianificazione - Norme della Regione autonoma Sardegna - Trasferimento dei volumi realizzabili ricadenti in alcune zone del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale. (Classif. 170007).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale e degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 13 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che introduce nella legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 l'art. 38-bis, relativo al trasferimento dei volumi realizzabili ricadenti in alcune zone del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico. La disposizione impugnata consente la realizzazione di detti volumi in deroga alle vigenti disposizioni regionali e dispone che le norme tecniche di attuazione del piano di assetto idrogeologico siano modificate in conformità agli interventi ammessi dalla stessa norma. L'indistinta portata derogatoria di quest'ultima, idonea a ricomprendere anche le prescrizioni poste a salvaguardia del paesaggio, vanifica, altresì, la funzione di tutela del piano paesaggistico.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale e degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 13 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che introduce nella legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 l'art. 38-bis, relativo al trasferimento dei volumi realizzabili ricadenti in alcune zone del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico. La disposizione impugnata consente la realizzazione di detti volumi in deroga alle vigenti disposizioni regionali e dispone che le norme tecniche di attuazione del piano di assetto idrogeologico siano modificate in conformità agli interventi ammessi dalla stessa norma. L'indistinta portata derogatoria di quest'ultima, idonea a ricomprendere anche le prescrizioni poste a salvaguardia del paesaggio, vanifica, altresì, la funzione di tutela del piano paesaggistico.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
18/01/2021
n. 1
art. 13
co.
legge della Regione autonoma Sardegna
23/04/2015
n. 8
art. 38
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Sardegna
art. 3
Altri parametri e norme interposte