Sentenza 38/1997 (ECLI:IT:COST:1997:38)
Massima numero 23117
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente GRANATA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
30/01/1997; Decisione del
30/01/1997
Deposito del 10/02/1997; Pubblicazione in G. U. 12/02/1997
Massime associate alla pronuncia:
23118
Titolo
SENT. 38/97 A. 'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - GIORNALISTI - ABOLIZIONE DELLA PREVISTA OBBLIGATORIETA' DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - OMOGENEITA', CHIAREZZA, COMPLETEZZA ED UNIVOCITA' DEL QUESITO REFERENDARIO - NON ESSENZIALITA' DELL'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA ALLA TUTELA DI UN DIRITTO COSTITUZIONALE QUALE QUELLO DELLA LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - AMMISSIBILITA'.
SENT. 38/97 A. 'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - GIORNALISTI - ABOLIZIONE DELLA PREVISTA OBBLIGATORIETA' DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - OMOGENEITA', CHIAREZZA, COMPLETEZZA ED UNIVOCITA' DEL QUESITO REFERENDARIO - NON ESSENZIALITA' DELL'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA ALLA TUTELA DI UN DIRITTO COSTITUZIONALE QUALE QUELLO DELLA LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - AMMISSIBILITA'.
Testo
E' ammissibile la richiesta di referendum popolare, dichiarata legittima con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione, per l'abrogazione della l. 3 febbraio 1963, n. 69 - avente ad oggetto il seguente quesito: <> - sia perche', a prescindere dall'opportunita' dell'esistenza di un Ordine professionale dei giornalisti e dall'interesse della collettivita' al corretto svolgimento dell'importante attivita' della comunicazione multimediale, la loro disciplina non ha contenuto costituzionalmente vincolato; sia perche' il quesito presenta i necessari requisiti di chiarezza ed omogeneita', tenuto conto che la proposta referendaria investe l'intero testo normativo che concerne tutti gli aspetti, strettamente connessi fra loro, della professione di giornalista; sia, infine, perche' - tenuto presente, in via di principio, che la carenza del requisito della completezza non e' ravvisabile per il solo fatto che non siano investiti tutti gli altri frammenti, richiami o parti di norme che, in conseguenza dell'abrogazione, verrebbero a subire i normali effetti caducatori o di adattamento da parte del giudice o del legislatore; e che l'incompletezza e', invece, ravvisabile solo quando la stessa norma o lo stesso principio oggetto del referendum costituiscano il contenuto essenziale di un altro autonomo corpo normativo che, sopravvivendo all'eventuale abrogazione per voto popolare, determinerebbe un'intollerabile contraddizione, traducendosi in un difetto di chiarezza verso gli elettori - il quesito medesimo presenta anche il requisito della completezza, la normativa residua riguardando aspetti talora marginali del regolamento della professione di giornalista, ovvero aspetti la cui permanenza e' compatibile con l'eventuale abrogazione della legge in questione. - S. nn. 11/1968, 98/1968, 16/1978, 71/1991. red.: S. Di Palma
E' ammissibile la richiesta di referendum popolare, dichiarata legittima con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione, per l'abrogazione della l. 3 febbraio 1963, n. 69 - avente ad oggetto il seguente quesito: <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
co. 2
Altri parametri e norme interposte