Sentenza 39/1997 (ECLI:IT:COST:1997:39)
Massima numero 23109
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente GRANATA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  30/01/1997;  Decisione del  30/01/1997
Deposito del 10/02/1997; Pubblicazione in G. U. 12/02/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 39/97. 'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ABOLIZIONE DELL'OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL S.S.N. PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE - UNIVERSALITA' DELL'ASSISTENZA, GARANTITA DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A TUTTI I CITTADINI, IL CUI DIRITTO DERIVA DIRETTAMENTE DALLA LEGGE - INIDONEITA' DELLA RICHIESTA DI 'REFERENDUM' AD INCORPORARE IL QUESITO PREFIGURATO DAI PROPONENTI - IMPOSSIBILITA' DI UNA CORRETTA ESPRESSIONE DEL VOTO - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.

Testo
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione dell'art. 63, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ("Istituzione del Servizio sanitario nazionale"), limitatamente alle locuzioni: <>; <>; <> (da cui risulterebbe il seguente testo: <>), in quanto - premesso che, quando l'abrogazione parziale di una legge venga perseguita mediante la soppressione dal testo normativo di singole parole, si accentua l'esigenza di garantire al popolo la possibilita' di una scelta chiara, che e' insita nella logica dell'istituto del 'referendum' e che presuppone una domanda di abrogazione i cui effetti (sul piano normativo) siano realmente individuabili e possano essere effettivamente ottenuti con la soppressione delle parole delle quali si chiede l'abrogazione - la sottrazione dall'art. 63, secondo comma, della legge n. 833 del 1978, delle predette locuzioni non consegue l'effetto abrogativo che si vorrebbe far consistere nell'eliminazione dell'obbligo di assicurazione contro le malattie presso il Servizio sanitario nazionale, dal momento che, anche nel caso in cui venissero soppresse le parti di disposizione che si intende sottoporre a voto popolare, permarrebbe comunque il diritto alle prestazioni sanitarie previste per la generalita' dei cittadini ed il correlativo obbligo del Servizio sanitario nazionale ad erogarle. Pertanto, considerato che in definitiva agli elettori verrebbe proposta una falsa alternativa, la richiesta di 'referendum' non e' idonea ad incorporare il quesito prefigurato dai proponenti e non garantisce la possibilita' di una corretta espressione del voto. - Riguardo ad altra analoga richiesta di 'referendum' relativa all'art. 63 della legge n. 833 del 1978, seppure in una prospettiva piu' ampia, cfr.: S. n. 2/1995. - V., altresi', S. n. 16/1978, nella quale la Corte ha ribadito che <>. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75

Altri parametri e norme interposte