Sentenza 42/1997 (ECLI:IT:COST:1997:42)
Massima numero 23120
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente GRANATA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
30/01/1997; Decisione del
30/01/1997
Deposito del 10/02/1997; Pubblicazione in G. U. 12/02/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 42/97. 'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - ABOLIZIONE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO ISTITUITO PRESSO LE SEDI DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - MANCANZA DI OMOGENEITA' DEL QUESITO, IN CONSIDERAZIONE DELLE MOLTEPLICI IMPLICAZIONI DEL MEDESIMO - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
SENT. 42/97. 'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - ABOLIZIONE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO ISTITUITO PRESSO LE SEDI DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - MANCANZA DI OMOGENEITA' DEL QUESITO, IN CONSIDERAZIONE DELLE MOLTEPLICI IMPLICAZIONI DEL MEDESIMO - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
Testo
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione del regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510 (recante: "Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia"), in quanto - premesso che l'ACI gestisce l'Ufficio del PRA non soltanto ai fini privatistici della pubblicita' legale delle trascrizioni ed iscrizioni relative alla proprieta' ed agli altri diritti reali o privilegi, ma anche a fini pubblicistici; e considerato che queste diverse funzioni sono disciplinate da una molteplicita' di testi legislativi - il quesito, che, 'prima facie', potrebbe apparire omogeneo, perche' finalizzato all'eliminazione del PRA, investe con una sola domanda piu' contenuti eterogenei e puo' ingenerare equivoci per l'elettore, al quale non viene consentita la liberta' di esprimersi con chiara consapevolezza sull'unico contenuto normativo che puo' univocamente formare oggetto di una richiesta referendaria. - Cfr., pure, S. n. 291/1992, nella quale la Corte ha gia' osservato che la regolamentazione attuale della pubblicita' automobilistica e' <>. red.: G. Leo
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione del regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510 (recante: "Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia"), in quanto - premesso che l'ACI gestisce l'Ufficio del PRA non soltanto ai fini privatistici della pubblicita' legale delle trascrizioni ed iscrizioni relative alla proprieta' ed agli altri diritti reali o privilegi, ma anche a fini pubblicistici; e considerato che queste diverse funzioni sono disciplinate da una molteplicita' di testi legislativi - il quesito, che, 'prima facie', potrebbe apparire omogeneo, perche' finalizzato all'eliminazione del PRA, investe con una sola domanda piu' contenuti eterogenei e puo' ingenerare equivoci per l'elettore, al quale non viene consentita la liberta' di esprimersi con chiara consapevolezza sull'unico contenuto normativo che puo' univocamente formare oggetto di una richiesta referendaria. - Cfr., pure, S. n. 291/1992, nella quale la Corte ha gia' osservato che la regolamentazione attuale della pubblicita' automobilistica e' <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
Altri parametri e norme interposte