Sentenza 43/1997 (ECLI:IT:COST:1997:43)
Massima numero 23100
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  10/02/1997;  Decisione del  10/02/1997
Deposito del 20/02/1997; Pubblicazione in G. U. 26/02/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 43/97. REATI MILITARI - RIFIUTO REITERATO DEL SERVIZIO MILITARE PER MOTIVI DI COSCIENZA - PREVISIONE DELL'ESONERO SOLTANTO ALLA ESPIAZIONE DELLA PENA INFLITTA PER IL SECONDO REATO - CONSEGUENTE RIPETUTA SOTTOPONIBILITA' A PROCEDIMENTO PENALE DEL MEDESIMO SOGGETTO GIA' CONDANNATO PER LO STESSO FATTO - PRETESA INCIDENZA SUI DIRITTI DI COSCIENZA, SUI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DI LIBERTA' DI FEDE RELIGIOSA E DI LIBERTA' DI PENSIERO - QUESTIONE SOLLEVATA DALLA CORTE INNANZI A SE STESSA CON ORD. N. 183/1996 NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO CON ORD. N. 529/95 DAL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE DEL TRIBUNALE MILITARE DI ROMA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, comma 1, 2, 19 e 21, comma 1, Cost., l'art. 8, commi 2 e 3, l. 15 dicembre 1972 n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui esclude la possibilita' di piu' di una condanna per il reato di chi, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici previsti dalla legge suddetta, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'art. 1 della medesima legge, in quanto la disciplina dettata dalle disposizioni impugnate appare intimamente contraddittoria, sia perche' determina un pervertimento della natura di quelli che, nei confronti della generalita' dei destinatari, valgono normalmente come benefici (sospensione condizionale della pena, amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale, affidamento in prova), sia perche' e' incongrua rispetto alla sua 'ratio', inequivocabilmente orientata dall'intento di evitare che l'integrazione della fattispecie di reato di cui al secondo comma dell'art. 8 (obiezione totale) possa avvenire piu' di una volta nell'ambito della vicenda personale di ciascun obiettore; ed in quanto - nella ipotesi in cui (come nella disciplina impugnata) il legislatore, secondo valutazioni rientranti nell'ambito della sua discrezionalita', ritenga che l'ordinato vivere sociale non consenta di riconoscere ai singoli il diritto di sottrarsi unilateralmente ed incondizionatamente all'adempimento dei doveri di solidarieta', e tuttavia dia rilievo alle determinazioni di coscienza - siffatta rilevanza del principio di protezione dei c.d. diritti della coscienza, se risulta compatibile con la previsione di una prima ed unica sanzione, compatibile a sua volta con il riconoscimento della signoria individuale sulla propria coscienza, la quale puo' non essere disgiunta dal pagamento di un prezzo previsto dall'ordinamento, e' vanificata dalla ripetuta comminazione di sanzioni, posto che questa, introducendo una pressione morale continuativa orientata ad ottenere o il mutamento dei contenuti della coscienza ovvero un comportamento esteriore contrastante con essa, finisce per disconoscere la predetta signoria. - S. nn. 53/1967, 164/1985, 194/1987, 409/1989, 470/1989, 467/1991, 343/1993. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 19

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte