Sentenza 44/1997 (ECLI:IT:COST:1997:44)
Massima numero 23101
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
10/02/1997; Decisione del
10/02/1997
Deposito del 20/02/1997; Pubblicazione in G. U. 26/02/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 44/97. ELEZIONI - CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ALLE CARICHE DI CONSIGLIERE REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE - MANCATA PREVISIONE DELL'ESTENSIONE DI DETTE CAUSE AL SINDACO (NELLA SPECIE: DECADENZA PER LITE PENDENTE CON IL COMUNE) - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - INFONDATEZZA.
SENT. 44/97. ELEZIONI - CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ALLE CARICHE DI CONSIGLIERE REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE - MANCATA PREVISIONE DELL'ESTENSIONE DI DETTE CAUSE AL SINDACO (NELLA SPECIE: DECADENZA PER LITE PENDENTE CON IL COMUNE) - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - INFONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 l. 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale), nella parte in cui non prevede l'estensione alla carica di sindaco delle cause di incompatibilita' ivi contemplate per la carica, fra l'altro, di consigliere comunale, e dell'art. 9-bis d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), nella parte in cui non prevede l'estensione della pronuncia di decadenza per incompatibilita' dalla qualita' di sindaco, in quanto - posto che, in base alla riforma recata dalla l. 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), il sindaco, eletto direttamente, sebbene non sia scelto sulla base della sua precedente investitura nella carica di consigliere comunale, e' pur sempre membro del consiglio comunale con diritto di voto - in tale quadro sistematico l'unica interpretazione delle disposizioni impugnate conforme a Costituzione e' nel senso che le cause di incompatibilita' a suo tempo stabilite dalla legge per i consiglieri comunali (e che valevano 'ipso iure' anche per i sindaci quando questi erano eletti dai consigli nel proprio seno) - la cui 'ratio' consiste nell'impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o che comunque si trovino in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialita' - valgono oggi anche per i sindaci direttamente eletti, tuttora componenti dei consigli e come tali compartecipi a pieno titolo delle relative funzioni. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento all'art. 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 l. 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale), nella parte in cui non prevede l'estensione alla carica di sindaco delle cause di incompatibilita' ivi contemplate per la carica, fra l'altro, di consigliere comunale, e dell'art. 9-bis d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), nella parte in cui non prevede l'estensione della pronuncia di decadenza per incompatibilita' dalla qualita' di sindaco, in quanto - posto che, in base alla riforma recata dalla l. 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), il sindaco, eletto direttamente, sebbene non sia scelto sulla base della sua precedente investitura nella carica di consigliere comunale, e' pur sempre membro del consiglio comunale con diritto di voto - in tale quadro sistematico l'unica interpretazione delle disposizioni impugnate conforme a Costituzione e' nel senso che le cause di incompatibilita' a suo tempo stabilite dalla legge per i consiglieri comunali (e che valevano 'ipso iure' anche per i sindaci quando questi erano eletti dai consigli nel proprio seno) - la cui 'ratio' consiste nell'impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o che comunque si trovino in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialita' - valgono oggi anche per i sindaci direttamente eletti, tuttora componenti dei consigli e come tali compartecipi a pieno titolo delle relative funzioni. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
legge 25/03/1993
n. 81
art. 0