Sentenza 45/1997 (ECLI:IT:COST:1997:45)
Massima numero 23127
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
10/02/1997; Decisione del
10/02/1997
Deposito del 20/02/1997; Pubblicazione in G. U. 26/02/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 45/97. PROCESSO PENALE - <> DICHIARATO INAMMISSIBILE O RIGETTATO - CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI - OMESSA PREVISIONE PER COLUI CHE HA PROPOSTO DETTO PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - NON FONDATEZZA - ASSORBIMENTO DI ALTRE CENSURE.
SENT. 45/97. PROCESSO PENALE - <
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 666 cod. proc. pen., che richiama, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione, assoggettando soltanto tale grado del procedimento di esecuzione alla regola delle spese processuali, poiche' - premesso che, secondo la giurisprudenza della Corte, non si rinviene nella Costituzione un principio che faccia obbligo allo Stato di recuperare in ogni caso le spese processuali - occorre valutare di volta in volta la ragionevolezza della scelta operata dal legislatore: scelta che, nella specie, appare ragionevole, perche' il procedimento di esecuzione ha la finalita' di stabilire, nell'interesse della giustizia, il concreto contenuto dell'esecuzione, rimanendo ad esso estranea la regola della soccombenza, la quale ultima, invece, non e' priva di giustificazione nell'ipotesi del ricorso per Cassazione, in cui si realizza in pieno la fase contenziosa. - Cfr., altresi', 'ex multis', S. nn. 134/1993 e 30/1964, nelle quali si e' affermato che "la regola generale in materia di spese processuali, secondo cui il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l'attivita' del giudice, conosce varie eccezioni". Fra queste, l'esenzione del querelante <> dal pagamento delle spese nei casi <>, che e' quella di esimere da tale responsabilita' <>, cui nessuna colpa puo' dunque essere ascritta. Sul punto, v. pure, S. n. 29/1992. red.: G. Leo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 666 cod. proc. pen., che richiama, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione, assoggettando soltanto tale grado del procedimento di esecuzione alla regola delle spese processuali, poiche' - premesso che, secondo la giurisprudenza della Corte, non si rinviene nella Costituzione un principio che faccia obbligo allo Stato di recuperare in ogni caso le spese processuali - occorre valutare di volta in volta la ragionevolezza della scelta operata dal legislatore: scelta che, nella specie, appare ragionevole, perche' il procedimento di esecuzione ha la finalita' di stabilire, nell'interesse della giustizia, il concreto contenuto dell'esecuzione, rimanendo ad esso estranea la regola della soccombenza, la quale ultima, invece, non e' priva di giustificazione nell'ipotesi del ricorso per Cassazione, in cui si realizza in pieno la fase contenziosa. - Cfr., altresi', 'ex multis', S. nn. 134/1993 e 30/1964, nelle quali si e' affermato che "la regola generale in materia di spese processuali, secondo cui il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l'attivita' del giudice, conosce varie eccezioni". Fra queste, l'esenzione del querelante <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte