Sentenza 46/1997 (ECLI:IT:COST:1997:46)
Massima numero 23132
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
10/02/1997; Decisione del
10/02/1997
Deposito del 20/02/1997; Pubblicazione in G. U. 26/02/1997
Massime associate alla pronuncia:
23133
Titolo
SENT. 46/97 A. PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO DISPOSTO PRIMA DEL GIUDIZIO - IMPOSSIBILITA' DI ESTENDERE TALE ACCERTAMENTO ANCHE ALLA CAUSA E ALL'ENTITA' DEI DANNI - POSSIBILITA' DI ACQUISIRE, INVECE, AL GIUDIZIO DI MERITO, IN MANCANZA DI OPPOSIZIONE DELLA PARTE CONTROINTERESSATA, I RISULTATI DI UN ACCERTAMENTO TECNICO ESTESO DAL GIUDICE O DAL CONSULENTE, SIA PURE IN CONTRASTO CON LA DISCIPLINA LEGISLATIVA, ALLA CAUSA DEL DANNO - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - CORRETTA PROPOSIZIONE DI UN GIUDIZIO DI COMPARAZIONE DI SITUAZIONI CHE SI ASSUMONO EGUALI - NECESSITA' CHE LA SITUAZIONE INDICATA QUALE TERMINE DI RAFFRONTO NON COSTITUISCA, COME NEL CASO DI SPECIE, LA VIOLAZIONE DI UNA NORMA, RISPETTANDO LA QUALE NON SI DETERMINEREBBE LA DEDOTTA INEGUAGLIANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 46/97 A. PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO DISPOSTO PRIMA DEL GIUDIZIO - IMPOSSIBILITA' DI ESTENDERE TALE ACCERTAMENTO ANCHE ALLA CAUSA E ALL'ENTITA' DEI DANNI - POSSIBILITA' DI ACQUISIRE, INVECE, AL GIUDIZIO DI MERITO, IN MANCANZA DI OPPOSIZIONE DELLA PARTE CONTROINTERESSATA, I RISULTATI DI UN ACCERTAMENTO TECNICO ESTESO DAL GIUDICE O DAL CONSULENTE, SIA PURE IN CONTRASTO CON LA DISCIPLINA LEGISLATIVA, ALLA CAUSA DEL DANNO - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - CORRETTA PROPOSIZIONE DI UN GIUDIZIO DI COMPARAZIONE DI SITUAZIONI CHE SI ASSUMONO EGUALI - NECESSITA' CHE LA SITUAZIONE INDICATA QUALE TERMINE DI RAFFRONTO NON COSTITUISCA, COME NEL CASO DI SPECIE, LA VIOLAZIONE DI UNA NORMA, RISPETTANDO LA QUALE NON SI DETERMINEREBBE LA DEDOTTA INEGUAGLIANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 696, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'accertamento tecnico preventivo anche sulla causa dei danni, in quanto - premesso che il presupposto per la corretta proposizione di un giudizio di comparazione, necessario per valutare la parita' di trattamento di situazioni che si assumono eguali, e' che la situazione indicata quale termine di raffronto non costituisca la violazione di una norma, rispettando la quale non si determinerebbe la dedotta ineguaglianza - l'ordinanza di rimessione assume, come termine di comparazione per chiedere il superamento di un limite legislativo, una situazione che la stessa ordinanza considera patologica nel processo (la possibilita', cioe', di acquisire nel successivo giudizio di merito, in mancanza di opposizione della parte controinteressata, i risultati di un accertamento tecnico preventivo esteso dal giudice o dal consulente, sia pure in contrasto con la disciplina legislativa, alla causa e all'entita' del danno), in quanto determinata dalla violazione del limite che si vuole rimuovere. red.: G. Leo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 696, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'accertamento tecnico preventivo anche sulla causa dei danni, in quanto - premesso che il presupposto per la corretta proposizione di un giudizio di comparazione, necessario per valutare la parita' di trattamento di situazioni che si assumono eguali, e' che la situazione indicata quale termine di raffronto non costituisca la violazione di una norma, rispettando la quale non si determinerebbe la dedotta ineguaglianza - l'ordinanza di rimessione assume, come termine di comparazione per chiedere il superamento di un limite legislativo, una situazione che la stessa ordinanza considera patologica nel processo (la possibilita', cioe', di acquisire nel successivo giudizio di merito, in mancanza di opposizione della parte controinteressata, i risultati di un accertamento tecnico preventivo esteso dal giudice o dal consulente, sia pure in contrasto con la disciplina legislativa, alla causa e all'entita' del danno), in quanto determinata dalla violazione del limite che si vuole rimuovere. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte