Sentenza 24/2022 (ECLI:IT:COST:2022:24)
Massima numero 44551
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
29/11/2021; Decisione del
29/11/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Titolo
Edilizia e urbanistica - In genere - Norme della Regione autonoma Sardegna - Disciplina straordinaria degli interventi di demolizione e di ricostruzione - Differimento del termine per la realizzazione degli edifici al 31 dicembre 2020 e applicabilità alle nuove costruzioni - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale. (Classif. 090001).
Edilizia e urbanistica - In genere - Norme della Regione autonoma Sardegna - Disciplina straordinaria degli interventi di demolizione e di ricostruzione - Differimento del termine per la realizzazione degli edifici al 31 dicembre 2020 e applicabilità alle nuove costruzioni - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale. (Classif. 090001).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 14, comma 1, lett. d), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 che dispone che la disciplina straordinaria degli interventi di demolizione e di ricostruzione si applica agli edifici legittimamente realizzati entro il 31 dicembre 2020 nonché ad edifici successivamente legittimati, a seguito di positiva conclusione del procedimento di condono o di accertamento di conformità e, ove necessario, dell'accertamento di compatibilità paesaggistica. La scelta di estendere l'originario termine per l'applicazione della citata disciplina straordinaria e di includere anche le costruzioni appena edificate in un ambito applicativo che deve essere delimitato con rigore è in palese contrasto con la finalità di riqualificazione e di rigenerazione urbana della stessa legge reg. Sardegna n. 1 del 2021.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 14, comma 1, lett. d), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 che dispone che la disciplina straordinaria degli interventi di demolizione e di ricostruzione si applica agli edifici legittimamente realizzati entro il 31 dicembre 2020 nonché ad edifici successivamente legittimati, a seguito di positiva conclusione del procedimento di condono o di accertamento di conformità e, ove necessario, dell'accertamento di compatibilità paesaggistica. La scelta di estendere l'originario termine per l'applicazione della citata disciplina straordinaria e di includere anche le costruzioni appena edificate in un ambito applicativo che deve essere delimitato con rigore è in palese contrasto con la finalità di riqualificazione e di rigenerazione urbana della stessa legge reg. Sardegna n. 1 del 2021.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
18/01/2021
n. 1
art. 14
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte