Sentenza 24/2022 (ECLI:IT:COST:2022:24)
Massima numero 44551
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  29/11/2021;  Decisione del  29/11/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Massime associate alla pronuncia:  44542  44543  44544  44545  44546  44547  44548  44549  44550  44552  44553  44554  44555  44556  44557  44558  44559  44560  44561  44562  44563  44564  44565  44566  44567  44568  44569  44570  44571  44572  44573  44574  44575  44576  44577  44578  44579  44580  44581


Titolo
Edilizia e urbanistica - In genere - Norme della Regione autonoma Sardegna - Disciplina straordinaria degli interventi di demolizione e di ricostruzione - Differimento del termine per la realizzazione degli edifici al 31 dicembre 2020 e applicabilità alle nuove costruzioni - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale. (Classif. 090001).

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 14, comma 1, lett. d), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 che dispone che la disciplina straordinaria degli interventi di demolizione e di ricostruzione si applica agli edifici legittimamente realizzati entro il 31 dicembre 2020 nonché ad edifici successivamente legittimati, a seguito di positiva conclusione del procedimento di condono o di accertamento di conformità e, ove necessario, dell'accertamento di compatibilità paesaggistica. La scelta di estendere l'originario termine per l'applicazione della citata disciplina straordinaria e di includere anche le costruzioni appena edificate in un ambito applicativo che deve essere delimitato con rigore è in palese contrasto con la finalità di riqualificazione e di rigenerazione urbana della stessa legge reg. Sardegna n. 1 del 2021.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  18/01/2021  n. 1  art. 14  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte