Ordinanza 47/1997 (ECLI:IT:COST:1997:47)
Massima numero 23102
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  10/02/1997;  Decisione del  10/02/1997
Deposito del 20/02/1997; Pubblicazione in G. U. 26/02/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 47/97. REATI MILITARI - RIFIUTO REITERATO DEL SERVIZIO MILITARE PER MOTIVI DI COSCIENZA - PREVISIONE, A FRONTE DELLA CONCESSIONE D'UFFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE, CHE L'ESONERO CONSEGUA SOLTANTO ALL'ESPIAZIONE DELLA PENA INFLITTA PER IL SECONDO REATO DI RIFIUTO - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA E LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per intervenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale (sent. n. 43 del 1997), la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 8, commi 2 e 3, l. 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) e 163 e seguenti cod. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. - S. n. 43/1997. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte