Ordinanza 48/1997 (ECLI:IT:COST:1997:48)
Massima numero 23148
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
10/02/1997; Decisione del
10/02/1997
Deposito del 20/02/1997; Pubblicazione in G. U. 26/02/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 48/97.- EDILIZIA E URBANISTICA - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - PREVISTA INCLUSIONE, CON LEGGE REGIONALE, TRA GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, ANCHE DI QUELLI RIVOLTI ALLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI SINGOLI EDIFICI - LAMENTATA IRRAZIONALITA', TRATTANDOSI DI ATTIVITA' ONTOLOGICAMENTE DIVERSE, DI TALE EQUIPARAZIONE - DIVERSITA' DI DISCIPLINA RISPETTO A QUELLA PREVISTA IN MATERIA DALLA LEGGE STATALE, CHE I SUDDETTI TIPI DI INTERVENTO DISTINGUE, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEI LIMITI POSTI ALLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE DAI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO, E INCIDENZA SULLA RISERVA ALLO STATO DELLA POTESTA' PUNITIVA PENALE, CHE NON CONSENTE CHE NEL TERRITORIO DI UNA REGIONE UNA CONDOTTA PENALMENTE SANZIONATA NEL RESTANTE TERRITORIO DELLA REPUBBLICA NON COSTITUISCA REATO - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 48/97.- EDILIZIA E URBANISTICA - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - PREVISTA INCLUSIONE, CON LEGGE REGIONALE, TRA GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, ANCHE DI QUELLI RIVOLTI ALLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI SINGOLI EDIFICI - LAMENTATA IRRAZIONALITA', TRATTANDOSI DI ATTIVITA' ONTOLOGICAMENTE DIVERSE, DI TALE EQUIPARAZIONE - DIVERSITA' DI DISCIPLINA RISPETTO A QUELLA PREVISTA IN MATERIA DALLA LEGGE STATALE, CHE I SUDDETTI TIPI DI INTERVENTO DISTINGUE, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEI LIMITI POSTI ALLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE DAI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO, E INCIDENZA SULLA RISERVA ALLO STATO DELLA POTESTA' PUNITIVA PENALE, CHE NON CONSENTE CHE NEL TERRITORIO DI UNA REGIONE UNA CONDOTTA PENALMENTE SANZIONATA NEL RESTANTE TERRITORIO DELLA REPUBBLICA NON COSTITUISCA REATO - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, atteso che, a quanto risulta dalla ordinanza di rimessione e dagli atti da essa richiamati, il decreto di sequestro preventivo dell'immobile 'de quo' disposto dal giudice per le indagini preliminari e che il tribunale rimettente e' chiamato a riesaminare, e' stato adottato, tra l'altro, perche' la costruzione era stata realizzata in difformita' da quanto previsto nella concessione edilizia, e percio' non rileva nel giudizio principale verificare ulteriormente se, laddove i lavori fossero in ipotesi conformi alla concessione, la ristrutturazione possa comprendere la completa demolizione e ricostruzione dell'edificio. - Cfr. O. n. 191/1996. red.: S. Pomodoro
Manifesta inammissibilita' della questione, atteso che, a quanto risulta dalla ordinanza di rimessione e dagli atti da essa richiamati, il decreto di sequestro preventivo dell'immobile 'de quo' disposto dal giudice per le indagini preliminari e che il tribunale rimettente e' chiamato a riesaminare, e' stato adottato, tra l'altro, perche' la costruzione era stata realizzata in difformita' da quanto previsto nella concessione edilizia, e percio' non rileva nel giudizio principale verificare ulteriormente se, laddove i lavori fossero in ipotesi conformi alla concessione, la ristrutturazione possa comprendere la completa demolizione e ricostruzione dell'edificio. - Cfr. O. n. 191/1996. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 116
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 5
Altri parametri e norme interposte
legge 05/08/1978
n. 457
art. 31 lett. d)