Sentenza 51/1997 (ECLI:IT:COST:1997:51)
Massima numero 23135
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
12/02/1997; Decisione del
12/02/1997
Deposito del 28/02/1997; Pubblicazione in G. U. 05/03/1997
Titolo
SENT. 51/97 A. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - RICHIESTA DI APPLICAZIONE, DURANTE IL DIBATTIMENTO, DI UNA MISURA CAUTELARE NEI CONFRONTI DELL'IMPUTATO - COMPETENZA, AI SENSI DELL'ART. 279 COD. PROC. PEN., DEL GIUDICE CHE PROCEDE - RITENUTA INCOMPATIBILITA' - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, SECONDO COMMA, COST. - PROSPETTAZIONE DELLA QUESTIONE IN MODO TALE DA CONDURRE AD UN ESITO IRRAGIONEVOLE ED IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 51/97 A. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - RICHIESTA DI APPLICAZIONE, DURANTE IL DIBATTIMENTO, DI UNA MISURA CAUTELARE NEI CONFRONTI DELL'IMPUTATO - COMPETENZA, AI SENSI DELL'ART. 279 COD. PROC. PEN., DEL GIUDICE CHE PROCEDE - RITENUTA INCOMPATIBILITA' - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, SECONDO COMMA, COST. - PROSPETTAZIONE DELLA QUESTIONE IN MODO TALE DA CONDURRE AD UN ESITO IRRAGIONEVOLE ED IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che ha applicato una misura coercitiva al medesimo imputato, nei confronti del quale si svolge il giudizio, in quanto l'esito prefigurato dal Tribunale rimettente - e cioe' l'incompatibilita' del giudice al medesimo giudizio del quale e' stato gia' investito, in ragione del compimento di un atto processuale cui e' tenuto, a seguito dell'istanza di una parte - finirebbe col rimettere alle parti la permanenza della titolarita' del giudizio in capo al giudice che procede, comportando un effetto non solo irragionevole, ma anche in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, dal quale l'imputato verrebbe o potrebbe chiedere di essere distolto. - V. S. n. 432/1995, con la quale e' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato. red.: G. Leo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che ha applicato una misura coercitiva al medesimo imputato, nei confronti del quale si svolge il giudizio, in quanto l'esito prefigurato dal Tribunale rimettente - e cioe' l'incompatibilita' del giudice al medesimo giudizio del quale e' stato gia' investito, in ragione del compimento di un atto processuale cui e' tenuto, a seguito dell'istanza di una parte - finirebbe col rimettere alle parti la permanenza della titolarita' del giudizio in capo al giudice che procede, comportando un effetto non solo irragionevole, ma anche in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, dal quale l'imputato verrebbe o potrebbe chiedere di essere distolto. - V. S. n. 432/1995, con la quale e' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte