Sentenza 51/1997 (ECLI:IT:COST:1997:51)
Massima numero 23136
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
12/02/1997; Decisione del
12/02/1997
Deposito del 28/02/1997; Pubblicazione in G. U. 05/03/1997
Titolo
SENT. 51/97 B. PROCESSO PENALE - PROVVEDIMENTI CAUTELARI CONCERNENTI LA LIBERTA' PERSONALE DELL'IMPUTATO - ATTRIBUZIONE AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO DELLA COMPETENZA A DECIDERE SULLE ISTANZE IN MATERIA DI CUSTODIA CAUTELARE - RITENUTA INCOMPATIBILITA' - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 24, SECONDO COMMA, E 25, PRIMO COMMA, COST. - QUESTIONE IMPLICANTE MOLTEPLICI SCELTE, RIMESSE ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 51/97 B. PROCESSO PENALE - PROVVEDIMENTI CAUTELARI CONCERNENTI LA LIBERTA' PERSONALE DELL'IMPUTATO - ATTRIBUZIONE AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO DELLA COMPETENZA A DECIDERE SULLE ISTANZE IN MATERIA DI CUSTODIA CAUTELARE - RITENUTA INCOMPATIBILITA' - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 24, SECONDO COMMA, E 25, PRIMO COMMA, COST. - QUESTIONE IMPLICANTE MOLTEPLICI SCELTE, RIMESSE ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25, primo comma, Cost., del combinato disposto degli artt. 34, 279 e 299 cod. proc. pen. - nella parte in cui attribuisce la competenza a pronunciarsi sui provvedimenti cautelari concernenti la liberta' personale dell'imputato al giudice del dibattimento, anziche' ad un diverso ed autonomo giudice - in quanto, cosi' come prospettata e indipendentemente da ogni valutazione nel merito, la questione implica o prefigura una molteplicita' di scelte, rimesse al legislatore. Difatti non sarebbe l'unica, ne' sarebbe necessitata, la soluzione adombrata dal tribunale rimettente, di una permanente competenza per le misure coercitive rimessa al giudice per le indagini preliminari, quale giudice piu' idoneo in ragione di una asserita connotazione inquisitoria del giudizio cautelare. - V. massima A. red. G. Leo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25, primo comma, Cost., del combinato disposto degli artt. 34, 279 e 299 cod. proc. pen. - nella parte in cui attribuisce la competenza a pronunciarsi sui provvedimenti cautelari concernenti la liberta' personale dell'imputato al giudice del dibattimento, anziche' ad un diverso ed autonomo giudice - in quanto, cosi' come prospettata e indipendentemente da ogni valutazione nel merito, la questione implica o prefigura una molteplicita' di scelte, rimesse al legislatore. Difatti non sarebbe l'unica, ne' sarebbe necessitata, la soluzione adombrata dal tribunale rimettente, di una permanente competenza per le misure coercitive rimessa al giudice per le indagini preliminari, quale giudice piu' idoneo in ragione di una asserita connotazione inquisitoria del giudizio cautelare. - V. massima A. red. G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte