Sentenza 51/1997 (ECLI:IT:COST:1997:51)
Massima numero 23137
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
12/02/1997; Decisione del
12/02/1997
Deposito del 28/02/1997; Pubblicazione in G. U. 05/03/1997
Titolo
SENT. 51/97 C. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - GIUDIZIO SULLA REVOCA DELLE STESSE - RITENUTA IMPOSSIBILITA' DI VALUTARE NUOVAMENTE, DOPO L'EMISSIONE DEL DECRETO DI RINVIO A GIUDIZIO, LA PERSISTENZA DEI GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, SECONDO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA DELLA PRECLUSIONE IPOTIZZATA DAL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA.
SENT. 51/97 C. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - GIUDIZIO SULLA REVOCA DELLE STESSE - RITENUTA IMPOSSIBILITA' DI VALUTARE NUOVAMENTE, DOPO L'EMISSIONE DEL DECRETO DI RINVIO A GIUDIZIO, LA PERSISTENZA DEI GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, SECONDO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA DELLA PRECLUSIONE IPOTIZZATA DAL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 299 cod. proc. pen., "nella parte in cui", secondo l'interpretazione che il giudice 'a quo' considera diritto vivente, "preclude, nel giudizio di revoca delle misure coercitive, di valutare nuovamente, dopo il decreto di rinvio a giudizio, la persistenza dei gravi indizi di colpevolezza", in quanto - posto che, con sentenza n. 71 del 1996, la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle norme che, nel riesame o nell'appello in materia di misure cautelari, non prevedono la possibilita' di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quando sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio - tale decisione si riflette anche sulla revoca e sulla sostituzione delle misure cautelari, non avendo piu' il decreto che dispone il giudizio il valore di una definitiva valutazione dell'esistenza di gravi indizi, tale da fondare la previsione di una probabile condanna. - Cfr., oltre alla sentenza n. 71/1996, citata nella massima che precede, le O. nn. 123/1996, 212/1996 e 314/1996. red.: G. Leo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 299 cod. proc. pen., "nella parte in cui", secondo l'interpretazione che il giudice 'a quo' considera diritto vivente, "preclude, nel giudizio di revoca delle misure coercitive, di valutare nuovamente, dopo il decreto di rinvio a giudizio, la persistenza dei gravi indizi di colpevolezza", in quanto - posto che, con sentenza n. 71 del 1996, la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle norme che, nel riesame o nell'appello in materia di misure cautelari, non prevedono la possibilita' di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quando sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio - tale decisione si riflette anche sulla revoca e sulla sostituzione delle misure cautelari, non avendo piu' il decreto che dispone il giudizio il valore di una definitiva valutazione dell'esistenza di gravi indizi, tale da fondare la previsione di una probabile condanna. - Cfr., oltre alla sentenza n. 71/1996, citata nella massima che precede, le O. nn. 123/1996, 212/1996 e 314/1996. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte