Sentenza 52/1997 (ECLI:IT:COST:1997:52)
Massima numero 23138
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  12/02/1997;  Decisione del  12/02/1997
Deposito del 28/02/1997; Pubblicazione in G. U. 05/03/1997
Massime associate alla pronuncia:  23139


Titolo
SENT. 52/97 A. ELEZIONI - SINDACI - COMUNE CON UN NUMERO DI ABITANTI INFERIORE A DIECIMILA - COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA DI CHI SIA ELETTO SINDACO NEL CASO IN CUI LO STESSO SIA UN DIPENDENTE DEL MEDESIMO COMUNE - OSTACOLO ALL'ACCESSO A DETTA CARICA PER I DIPENDENTI COMUNALI NON ABBIENTI, QUALORA L'INDENNITA' DI CARICA RAPPRESENTI UNA MODIFICA 'IN PEIUS' DEL TRATTAMENTO ECONOMICO GODUTO IN PRECEDENZA DAL DIPENDENTE ELETTO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, SECONDO COMMA, E 51 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 51 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (in tema di aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali), <> dalla legge regionale siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (recante: "Norme per l'applicazione nella regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilita' e incompatibilita' per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere") - il quale, disponendo che chi sia eletto sindaco in un comune con meno di diecimila abitanti debba collocarsi in aspettativa per far cessare la causa di ineleggibilita' derivante dal rapporto di dipendenza dal medesimo comune, ostacolerebbe l'accesso alla carica di sindaco dei dipendenti comunali non abbienti, qualora, come nella specie, l'indennita' di carica rappresenti una modifica 'in peius' del trattamento economico goduto in precedenza dal dipendente eletto - in quanto, premesso che la Corte, pur considerando <> che la maggiore agiatezza o ricchezza costituisca un <>, ha nondimeno rilevato che i principi costituzionali si limitano a garantire soltanto la conservazione del posto di lavoro, restando affidato al legislatore di stabilire se il tempo impiegato debba essere o meno compensato ed in quale misura; il legislatore stesso, che, in materia, gode di un'ampia discrezionalita', ha inteso regolare la disciplina dell'indennita' con criteri del tutto peculiari - ma non per questo irragionevoli - che, nell'escludere qualsiasi assimilazione alla retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego e qualsiasi riferimento, quanto alla commisurazione, al trattamento fruito in precedenza come stipendio, portano a configurare la stessa come un ristoro forfettario per le funzioni svolte. - Cfr. S. nn. 35/1981, 193/1981, 194/1981 e 289/1994. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte