Sentenza 52/1997 (ECLI:IT:COST:1997:52)
Massima numero 23139
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  12/02/1997;  Decisione del  12/02/1997
Deposito del 28/02/1997; Pubblicazione in G. U. 05/03/1997
Massime associate alla pronuncia:  23138


Titolo
SENT. 52/97 B. ELEZIONI - SINDACI - INDENNITA' DI CARICA - MAGGIORAZIONE, SINO AL RADDOPPIO, PER I SINDACI DEI COMUNI CON UN NUMERO DI ABITANTI SUPERIORE A DIECIMILA - MANCATA PREVISIONE DEL RADDOPPIO DEI LIMITI DI TALE INDENNITA' PER I DIPENDENTI COMUNALI (NECESSARIAMENTE COLLOCATI IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI) ELETTI SINDACI IN COMUNI CON UN NUMERO DI ABITANTI INFERIORE A DIECIMILA - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3, PRIMO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (in tema di aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali), <> dalla legge regionale siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (recante "Norme per l'applicazione nella regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilita' e incompatibilita' per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere") -il quale discriminerebbe il dipendente comunale eletto alla carica di sindaco in un comune con un numero di abitanti inferiore a diecimila rispetto al dipendente comunale eletto alla stessa carica in un comune con popolazione superiore a diecimila abitanti, nel caso in cui l'uno e l'altro siano costretti a collocarsi in aspettativa senza assegni, giacche' solo nel secondo caso la norma consente la maggiorazione, sino al raddoppio, dell'indennita' di carica- in quanto, premesso che il legislatore, il quale gode in materia di un'ampia discrezionalita', ha inteso regolare la disciplina dell'indennita' con criteri del tutto peculiari -ma non per questo irragionevoli- che, nell'escludere qualsiasi assimilazione alla retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego e qualsiasi riferimento, quanto alla commisurazione, al trattamento fruito in precedenza come stipendio, portano a configurare la stessa come un ristoro forfettario per le funzioni svolte. Peraltro, per tutti gli eletti alla carica di sindaco sussiste, in presenza delle previste cause di ineleggibilita', la perdita della retribuzione, anche quando sia previsto il raddoppio dell'indennita' in ragione della maggiore gravosita' delle funzioni. - V. massima A. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte