Sentenza 24/2022 (ECLI:IT:COST:2022:24)
Massima numero 44552
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
29/11/2021; Decisione del
29/11/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Titolo
Paesaggio - Aree costiere - Norme della Regione autonoma Sardegna - Demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti in fascia costiera ricadenti nelle zone E, F, H e G, dedicate ai servizi generali, non contermini all'abitato - Eliminazione del previgente obbligo del rispetto dell'ubicazione, della sagoma e della forma del fabbricato da demolire - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 170002).
Paesaggio - Aree costiere - Norme della Regione autonoma Sardegna - Demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti in fascia costiera ricadenti nelle zone E, F, H e G, dedicate ai servizi generali, non contermini all'abitato - Eliminazione del previgente obbligo del rispetto dell'ubicazione, della sagoma e della forma del fabbricato da demolire - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 170002).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale e dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 14, comma 1, lett. h), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui, aggiungendo all'art. 39, comma 15, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 l'inciso «senza l'obbligo del rispetto dell'ubicazione, della sagoma e della forma del fabbricato da demolire», esenta gli interventi di demolizione degli edifici esistenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina e ricadenti nelle zone urbanistiche E (agricole), F (turistiche) e H (di salvaguardia), nonché nelle zone urbanistiche G, dedicate ai servizi generali, non contermini all'abitato, dall'obbligo del rispetto dell'ubicazione, della sagoma e della forma del fabbricato da demolire. La disposizione impugnata modifica unilateralmente - e in senso deteriore - la disciplina della fascia costiera, bene paesaggistico assoggettato a rigorosa tutela, per la peculiarità delle caratteristiche naturali e ambientali.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale e dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 14, comma 1, lett. h), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui, aggiungendo all'art. 39, comma 15, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 l'inciso «senza l'obbligo del rispetto dell'ubicazione, della sagoma e della forma del fabbricato da demolire», esenta gli interventi di demolizione degli edifici esistenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina e ricadenti nelle zone urbanistiche E (agricole), F (turistiche) e H (di salvaguardia), nonché nelle zone urbanistiche G, dedicate ai servizi generali, non contermini all'abitato, dall'obbligo del rispetto dell'ubicazione, della sagoma e della forma del fabbricato da demolire. La disposizione impugnata modifica unilateralmente - e in senso deteriore - la disciplina della fascia costiera, bene paesaggistico assoggettato a rigorosa tutela, per la peculiarità delle caratteristiche naturali e ambientali.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
18/01/2021
n. 1
art. 14
co. 1
legge della Regione autonoma Sardegna
23/04/2015
n. 8
art. 39
co. 15
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Sardegna
art. 3
Altri parametri e norme interposte