Sentenza 53/1997 (ECLI:IT:COST:1997:53)
Massima numero 23125
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
12/02/1997; Decisione del
12/02/1997
Deposito del 28/02/1997; Pubblicazione in G. U. 05/03/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 53/97. DIRITTO D'AUTORE - NOLEGGIO O CONCESSIONE IN USO A QUALUNQUE TITOLO DI ORIGINALI, COPIE O SUPPORTI, LECITAMENTE OTTENUTI, DI OPERE TUTELATE DAL DIRITTO D'AUTORE - REATO CONTRAVVENZIONALE - ASSERITO ECCESSO DI DELEGA PER NON ESSERE STATA DETTA IPOTESI ANNOVERATA DAL LEGISLATORE DELEGANTE TRA LE FATTISPECIE PENALMENTE RILEVANTI - INFONDATEZZA.
SENT. 53/97. DIRITTO D'AUTORE - NOLEGGIO O CONCESSIONE IN USO A QUALUNQUE TITOLO DI ORIGINALI, COPIE O SUPPORTI, LECITAMENTE OTTENUTI, DI OPERE TUTELATE DAL DIRITTO D'AUTORE - REATO CONTRAVVENZIONALE - ASSERITO ECCESSO DI DELEGA PER NON ESSERE STATA DETTA IPOTESI ANNOVERATA DAL LEGISLATORE DELEGANTE TRA LE FATTISPECIE PENALMENTE RILEVANTI - INFONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 76 Cost. in relazione agli artt. 1, 2, lett. d), e 12 l. 22 febbraio 1994 n. 146 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993), la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 171-quater, lett. a), l. 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), introdotto dall'art. 18 d.lgs. 16 novembre 1994, n. 685 (Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprieta' intellettuale), in quanto - posto che, complessivamente interpretata, la norma della legge di delegazione (art. 2, lett. d), l. n. 146 del 1994) appare preclusiva solo di nuove incriminazioni a tutela di interessi (diversi da quelli desumibili dalle elencazioni contenute negli artt. 34 e 35 l. n. 689 del 1981) che attengano a settori dell'ordinamento caratterizzati fino ad allora da assenza di tutela penale e dove quindi appaia necessario effettuare 'ex novo' una valutazione della natura di tali interessi e della necessita' di proteggerli mediante sanzioni anche, eventualmente, di natura penale - i criteri della legge di delegazione medesima non possono intendersi come preclusivi di una norma sanzionatoria che, rispettando i limiti di pena previsti in generale dalla delega stessa, ha isolato anche ai fini penali, tra le violazioni, l'ipotesi del noleggio abusivo di opere lecitamente acquistate, comminando per essa una sanzione meno grave di quella contemplata dalla piu' generale previsione dell'art. 171, che gia' riguardava i vari fatti lesivi del diritto d'esclusiva dell'autore e dunque anche condotte la cui offensivita' non e' certo maggiore di quella della fattispecie ora punita dall'art. 171-quater; sicche', la nuova disciplina non costituisce che l'adattamento, entro i limiti di pena stabiliti in generale dalla delega, e senza superare le pene gia' comminate dalle leggi previgenti per la stessa violazione e per altre violazioni di pari offensivita', della disciplina sanzionatoria collegata alla fattispecie (a sua volta oggetto di nuova e piu' specifica disciplina sostanziale) del noleggio di originali, copie o supporti di opere tutelate dal diritto d'autore. - S. nn. 148/1983, 136/1992, 108/1995. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento all'art. 76 Cost. in relazione agli artt. 1, 2, lett. d), e 12 l. 22 febbraio 1994 n. 146 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993), la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 171-quater, lett. a), l. 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), introdotto dall'art. 18 d.lgs. 16 novembre 1994, n. 685 (Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprieta' intellettuale), in quanto - posto che, complessivamente interpretata, la norma della legge di delegazione (art. 2, lett. d), l. n. 146 del 1994) appare preclusiva solo di nuove incriminazioni a tutela di interessi (diversi da quelli desumibili dalle elencazioni contenute negli artt. 34 e 35 l. n. 689 del 1981) che attengano a settori dell'ordinamento caratterizzati fino ad allora da assenza di tutela penale e dove quindi appaia necessario effettuare 'ex novo' una valutazione della natura di tali interessi e della necessita' di proteggerli mediante sanzioni anche, eventualmente, di natura penale - i criteri della legge di delegazione medesima non possono intendersi come preclusivi di una norma sanzionatoria che, rispettando i limiti di pena previsti in generale dalla delega stessa, ha isolato anche ai fini penali, tra le violazioni, l'ipotesi del noleggio abusivo di opere lecitamente acquistate, comminando per essa una sanzione meno grave di quella contemplata dalla piu' generale previsione dell'art. 171, che gia' riguardava i vari fatti lesivi del diritto d'esclusiva dell'autore e dunque anche condotte la cui offensivita' non e' certo maggiore di quella della fattispecie ora punita dall'art. 171-quater; sicche', la nuova disciplina non costituisce che l'adattamento, entro i limiti di pena stabiliti in generale dalla delega, e senza superare le pene gia' comminate dalle leggi previgenti per la stessa violazione e per altre violazioni di pari offensivita', della disciplina sanzionatoria collegata alla fattispecie (a sua volta oggetto di nuova e piu' specifica disciplina sostanziale) del noleggio di originali, copie o supporti di opere tutelate dal diritto d'autore. - S. nn. 148/1983, 136/1992, 108/1995. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 22/02/1994
n. 146
art. 1
legge 22/02/1994
n. 146
art. 2 lett. d)
legge 22/02/1994
n. 146
art. 12