Sentenza 58/1997 (ECLI:IT:COST:1997:58)
Massima numero 23180
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  14/02/1997;  Decisione del  14/02/1997
Deposito del 03/03/1997; Pubblicazione in G. U. 05/03/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 58/97. ESTRADIZIONE - ESTRADIZIONE PASSIVA - IMPUTATO SOTTOPOSTO IN ITALIA A PROCEDIMENTO PENALE PER LO STESSO FATTO PER IL QUALE E' RICHIESTA L'ESTRADIZIONE - RITENUTA APPLICABILITA' DELLE NORME PATTIZIE (ARTT. 8 E 9 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE) - ASSERITA PREVALENZA DELLE DISPOSIZIONI CITATE SULL'ART. 705, COMMA 1, COD. PROC. PEN., CHE VIETA DI CONCEDERE L'ESTRADIZIONE NELL'IPOTESI SUDDETTA - PREVISTA FACOLTA' DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCEDERE O MENO L'ESTRADIZIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DELLA IRRETRATTABILITA' DELL'AZIONE PENALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 25, primo comma, e 112 Cost., e con riguardo agli artt. 8 e 9 della convenzione europea di estradizione, resa esecutiva in Italia con la legge 30 gennaio 1963, n. 300 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957), la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 300 del 1963, citata, concernenti rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'esecuzione in Italia della convenzione europea di estradizione, nella parte in cui consentono che abbiano esecuzione gli articoli 8 e 9 di detta convenzione - il primo dei quali, a parere della Corte rimettente, darebbe facolta' al Ministro della giustizia di concedere o meno l'estradizione nel caso in cui sia in corso in Italia procedimento penale nei confronti della persona richiesta, per lo stesso fatto per il quale e' domandata l'estradizione, come sarebbe altresi' confermato 'a contrario' dall'art. 9, che esclude invece l'estradizione quando per lo stesso fatto sia stata pronunciata nel nostro Paese sentenza definitiva - e non invece l'art. 705, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen. - che vieta l'estradizione quando per lo stesso fatto sia in corso procedimento penale nei confronti della persona della quale e' domandata l'estradizione -, in quanto, premesso che l'art. 8 della convenzione europea di estradizione e' una norma di diritto internazionale pattizio, rivolta agli Stati contraenti e non operante direttamente negli ordinamenti interni di questi, la quale attribuisce allo Stato richiesto, che abbia in corso un procedimento penale per lo stesso fatto nei confronti del soggetto di cui e' chiesta l'estradizione, la facolta' di rifiutarla; in presenza di siffatta norma, spetta all'ordinamento interno di ciascuno degli Stati contraenti la regolamentazione della fattispecie, e, dunque, qualunque sia la soluzione discendente dall'ordinamento interno dello Stato richiesto, la norma internazionale risulta pienamente osservata. Ne consegue che, allorche' l'art. 705, comma 1, cod. proc. pen., determina le condizioni alle quali la Corte d'appello pronuncia sentenza favorevole all'estradizione, <>, pone in essere una norma cedevole rispetto a contrastanti norme internazionali pattizie, che lo Stato si sia impegnato ad osservare, ma solo quando tali norme internazionali risultino incompatibili con la predetta norma interna, la quale ultima resta pienamente applicabile nel caso in cui - come in quello di specie - la convenzione esiste ma non dispone diversamente. Ne' sarebbe corretto, d'altra parte, desumere dalla sola disposizione dell'art. 8 della convenzione l'esistenza di un potere discrezionale, attribuito al Ministro della giustizia, di concedere o meno l'estradizione in pendenza del procedimento penale nello Stato, dato che, appunto, la norma pattizia in quanto tale non disciplina le procedure e i poteri relativi all'estradizione nell'ordinamento interno, ma solo gli obblighi internazionali ed i relativi limiti. - Cfr. S. n. 446/1990. - Riguardo alla "validita' del principio del <> nell'ordinamento internazionale", v. S. nn. 48/1967 e 69/1976, 'ex plurimis'. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea di estradizione  13/12/1957  n. 0  art. 8  

convenzione europea di estradizione  13/12/1957  n. 0  art. 9