Sentenza 59/1997 (ECLI:IT:COST:1997:59)
Massima numero 23213
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
26/02/1997; Decisione del
26/02/1997
Deposito del 04/03/1997; Pubblicazione in G. U. 12/03/1997
Titolo
SENT. 59/97 A. IMPIEGO PUBBLICO - DISCIPLINA DEI RAPPORTI D'IMPIEGO - APPLICABILITA' AD ESSI, SENZA DISTINZIONI, DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
SENT. 59/97 A. IMPIEGO PUBBLICO - DISCIPLINA DEI RAPPORTI D'IMPIEGO - APPLICABILITA' AD ESSI, SENZA DISTINZIONI, DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Testo
Il principio, piu' volte affermato dalla Corte costituzionale, secondo il quale la pur ampia discrezionalita' spettante al legislatore nelle scelte relative alla creazione e all'organizzazione dei pubblici uffici, non si sottrae al sindacato sotto il profilo del buon andamento e dell'imparzialita' proclamati dall'art. 97, primo comma, Cost., secondo i canoni della non arbitrarieta' e della ragionevolezza, e' applicabile anche alla disciplina dei rapporti d'impiego - in quanto idonei a condizionare il funzionamento dell'amministrazione pubblica - in tutti i loro momenti, dalla costituzione all'estinzione. Ne', al riguardo, puo' assumere rilievo la natura di diritto pubblico o privato (distinzione, del resto, recessiva di fronte alla disciplina, in parte assimilatrice, contenuta nella legislazione piu' recente) e neppure la stabilita' del rapporto d'impiego (a tempo determinato, indeterminato o di ruolo) tra l'amministrazione e i suoi dipendenti. - Cfr. S. nn. 1/1989, 10/1980, 123/1968 e 52/1981. red.: S. Pomodoro
Il principio, piu' volte affermato dalla Corte costituzionale, secondo il quale la pur ampia discrezionalita' spettante al legislatore nelle scelte relative alla creazione e all'organizzazione dei pubblici uffici, non si sottrae al sindacato sotto il profilo del buon andamento e dell'imparzialita' proclamati dall'art. 97, primo comma, Cost., secondo i canoni della non arbitrarieta' e della ragionevolezza, e' applicabile anche alla disciplina dei rapporti d'impiego - in quanto idonei a condizionare il funzionamento dell'amministrazione pubblica - in tutti i loro momenti, dalla costituzione all'estinzione. Ne', al riguardo, puo' assumere rilievo la natura di diritto pubblico o privato (distinzione, del resto, recessiva di fronte alla disciplina, in parte assimilatrice, contenuta nella legislazione piu' recente) e neppure la stabilita' del rapporto d'impiego (a tempo determinato, indeterminato o di ruolo) tra l'amministrazione e i suoi dipendenti. - Cfr. S. nn. 1/1989, 10/1980, 123/1968 e 52/1981. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte