Sentenza 59/1997 (ECLI:IT:COST:1997:59)
Massima numero 23214
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
26/02/1997; Decisione del
26/02/1997
Deposito del 04/03/1997; Pubblicazione in G. U. 12/03/1997
Titolo
SENT. 59/97 B. IMPIEGO PUBBLICO - DISCIPLINA - ESPANSIONE DEI RAPPORTI D'IMPIEGO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - ESIGENZE DERIVANTI DAI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' POSTI DALL'ART. 97 COST. - PREVENTIVA E CONDIZIONANTE VALUTAZIONE, PER OGNI TIPO DI RAPPORTO, DELL'OGGETTIVA NECESSITA' DI PERSONALE PER L'ESERCIZIO DELLE PUBBLICHE FUNZIONI - POSSIBILE FINALIZZAZIONE A INTERESSI PUBBLICI ULTERIORI (QUALE L'OCCUPAZIONE), MA SOLO IN VIA AGGIUNTIVA E NON SOSTITUTIVA.
SENT. 59/97 B. IMPIEGO PUBBLICO - DISCIPLINA - ESPANSIONE DEI RAPPORTI D'IMPIEGO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - ESIGENZE DERIVANTI DAI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' POSTI DALL'ART. 97 COST. - PREVENTIVA E CONDIZIONANTE VALUTAZIONE, PER OGNI TIPO DI RAPPORTO, DELL'OGGETTIVA NECESSITA' DI PERSONALE PER L'ESERCIZIO DELLE PUBBLICHE FUNZIONI - POSSIBILE FINALIZZAZIONE A INTERESSI PUBBLICI ULTERIORI (QUALE L'OCCUPAZIONE), MA SOLO IN VIA AGGIUNTIVA E NON SOSTITUTIVA.
Testo
Dai principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialita' posti dall'art. 97, primo comma, Cost., deriva che l'espansione dell'impiego presso le amministrazioni pubbliche - fuori dei casi in cui si tratti della protezione, in base a previsioni normative, di situazioni giuridiche acquisite, che giustifichino la creazione di posti in soprannumero - non puo' rendersi indipendente dalla preventiva e condizionante valutazione dell'oggettiva necessita' di personale per l'esercizio di pubbliche funzioni. Atteso che, qualora tale valutazione, - necessaria non soltanto per il personale di ruolo ma anche quando, per compiti di natura temporanea (definita o no) il personale di ruolo debba essere affiancato da altro personale, reclutato attraverso diverse, meno stabili e piu' flessibili, forme di assunzione - non venisse operata, si finirebbe, incrementando inutilmente, e quindi irragionevolmente, il numero dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per subordinare l'interesse pubblico a quello del personale, con una inversione di priorita', gia' ritenuta dalla Corte, anche indipendentemente dalla recente legislazione statale di principio sull'impiego pubblico (artt. 2, comma 1, lett. r), e comma 2, legge 23 ottobre 1992, n. 421, e 22, commi 6 e 8, legge 23 dicembre 1994, n. 724) incostituzionale. I richiamati principi invero non vietano che l'impiego presso le pubbliche amministrazioni - come del resto qualsiasi rapporto d'impiego - possa essere finalizzato a interessi pubblici ulteriori rispetto a quelli propri delle amministrazioni stesse (principalmente l'interesse all'occupazione) e possa per questo essere oggetto di speciali normative incentivanti, ma tali eventuali interessi possono essere soltanto aggiuntivi e non sostitutivi. - Cfr. S. nn. 205/1996, 728/1988, 484/1991, 1/1989, 123/1968, 477/1995, 250/1993 e 63/1995. red.: S. Pomodoro
Dai principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialita' posti dall'art. 97, primo comma, Cost., deriva che l'espansione dell'impiego presso le amministrazioni pubbliche - fuori dei casi in cui si tratti della protezione, in base a previsioni normative, di situazioni giuridiche acquisite, che giustifichino la creazione di posti in soprannumero - non puo' rendersi indipendente dalla preventiva e condizionante valutazione dell'oggettiva necessita' di personale per l'esercizio di pubbliche funzioni. Atteso che, qualora tale valutazione, - necessaria non soltanto per il personale di ruolo ma anche quando, per compiti di natura temporanea (definita o no) il personale di ruolo debba essere affiancato da altro personale, reclutato attraverso diverse, meno stabili e piu' flessibili, forme di assunzione - non venisse operata, si finirebbe, incrementando inutilmente, e quindi irragionevolmente, il numero dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per subordinare l'interesse pubblico a quello del personale, con una inversione di priorita', gia' ritenuta dalla Corte, anche indipendentemente dalla recente legislazione statale di principio sull'impiego pubblico (artt. 2, comma 1, lett. r), e comma 2, legge 23 ottobre 1992, n. 421, e 22, commi 6 e 8, legge 23 dicembre 1994, n. 724) incostituzionale. I richiamati principi invero non vietano che l'impiego presso le pubbliche amministrazioni - come del resto qualsiasi rapporto d'impiego - possa essere finalizzato a interessi pubblici ulteriori rispetto a quelli propri delle amministrazioni stesse (principalmente l'interesse all'occupazione) e possa per questo essere oggetto di speciali normative incentivanti, ma tali eventuali interessi possono essere soltanto aggiuntivi e non sostitutivi. - Cfr. S. nn. 205/1996, 728/1988, 484/1991, 1/1989, 123/1968, 477/1995, 250/1993 e 63/1995. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte