Sentenza 59/1997 (ECLI:IT:COST:1997:59)
Massima numero 23215
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
26/02/1997; Decisione del
26/02/1997
Deposito del 04/03/1997; Pubblicazione in G. U. 12/03/1997
Titolo
SENT. 59/97 C. PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO - REGIONE SICILIANA - PROGRAMMI DI INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI ESISTENTI IN SICILIA - LEGGE APPROVATA DALL'ASSEMBLEA REGIONALE IL 24 MARZO 1966 - TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO A TERMINE TRA L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E IL PERSONALE GIA' INGAGGIATO PER L'ATTUAZIONE DI DETTI PROGRAMMI IN RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - INCONGRUENZA, LESIVA DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, RISPETTO ALLA NATURA TEMPORANEA DEI COMPITI, DESTINATI A CONCLUDERSI CON LA REALIZZAZIONE DELLA CATALOGAZIONE, DA ESPLETARSI IN BASE A TALI CONTRATTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.
SENT. 59/97 C. PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO - REGIONE SICILIANA - PROGRAMMI DI INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI ESISTENTI IN SICILIA - LEGGE APPROVATA DALL'ASSEMBLEA REGIONALE IL 24 MARZO 1966 - TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO A TERMINE TRA L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E IL PERSONALE GIA' INGAGGIATO PER L'ATTUAZIONE DI DETTI PROGRAMMI IN RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - INCONGRUENZA, LESIVA DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, RISPETTO ALLA NATURA TEMPORANEA DEI COMPITI, DESTINATI A CONCLUDERSI CON LA REALIZZAZIONE DELLA CATALOGAZIONE, DA ESPLETARSI IN BASE A TALI CONTRATTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 Cost. - assorbiti gli altri profili di illegittimita' dedotti dal ricorrente Commissario dello Stato - l'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996, con il quale, ai fini della progettata inventariazione e catalogazione computerizzata dei beni culturali, archeologici, monumentali, storici, artistici ecc., esistenti in Sicilia, l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad avvalersi, senza soluzione di continuita', del personale di cui all'art. 111 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 25 (come modificato dall'art. 13 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34) utilizzato nelle gia' intraprese campagne di catalogazione del patrimonio culturale siciliano effettuate in Sicilia, ed al riguardo si statuisce che i contratti di diritto privato a termine stipulati dall'Amministrazione regionale con tale personale "sono trasformati a tempo indeterminato". Con la normativa censurata, infatti, senza alcuna esplicita valutazione da parte del legislatore regionale e in assenza di qualunque verifica circa lo stato di avanzamento dell'esecuzione dei progetti di catalogazione, per la parte gia' messa in opera, si rompe il rapporto di congruenza - richiesto dal richiamato precetto costituzionale e puntualmente rispettato nella precedente disciplina - tra la temporaneita' dei compiti e la temporaneita' del rapporto d'impiego, in quanto, mentre il fine perseguito e' ancora la realizzazione di un programma destinato ad esaurirsi con la sua realizzazione, contraddittoriamente il personale chiamato a realizzarlo viene a fruire di un contratto a tempo indeterminato, con una netta inversione - non consentita dall'art. 97 Cost. - dell'ordine di priorita' tra le esigenze dell'amministrazione e l'interesse del personale all'impiego, e conseguente indebita riduzione della legge in questione a esclusivo strumento di garanzia occupazionale. Ne' in contrario puo' sostenersi - in mancanza, nella normativa impugnata, di qualsiasi disposizione in tal senso - che i contratti di lavoro a tempo indeterminato da essa previsti darebbero origine solo ad una forma di "avventiziato", destinato a cessare con l'esaurirsi dei compiti per cui vengono posti in essere. - V. le precedenti massime A e B. red.: S. Pomodoro
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 Cost. - assorbiti gli altri profili di illegittimita' dedotti dal ricorrente Commissario dello Stato - l'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996, con il quale, ai fini della progettata inventariazione e catalogazione computerizzata dei beni culturali, archeologici, monumentali, storici, artistici ecc., esistenti in Sicilia, l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad avvalersi, senza soluzione di continuita', del personale di cui all'art. 111 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 25 (come modificato dall'art. 13 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34) utilizzato nelle gia' intraprese campagne di catalogazione del patrimonio culturale siciliano effettuate in Sicilia, ed al riguardo si statuisce che i contratti di diritto privato a termine stipulati dall'Amministrazione regionale con tale personale "sono trasformati a tempo indeterminato". Con la normativa censurata, infatti, senza alcuna esplicita valutazione da parte del legislatore regionale e in assenza di qualunque verifica circa lo stato di avanzamento dell'esecuzione dei progetti di catalogazione, per la parte gia' messa in opera, si rompe il rapporto di congruenza - richiesto dal richiamato precetto costituzionale e puntualmente rispettato nella precedente disciplina - tra la temporaneita' dei compiti e la temporaneita' del rapporto d'impiego, in quanto, mentre il fine perseguito e' ancora la realizzazione di un programma destinato ad esaurirsi con la sua realizzazione, contraddittoriamente il personale chiamato a realizzarlo viene a fruire di un contratto a tempo indeterminato, con una netta inversione - non consentita dall'art. 97 Cost. - dell'ordine di priorita' tra le esigenze dell'amministrazione e l'interesse del personale all'impiego, e conseguente indebita riduzione della legge in questione a esclusivo strumento di garanzia occupazionale. Ne' in contrario puo' sostenersi - in mancanza, nella normativa impugnata, di qualsiasi disposizione in tal senso - che i contratti di lavoro a tempo indeterminato da essa previsti darebbero origine solo ad una forma di "avventiziato", destinato a cessare con l'esaurirsi dei compiti per cui vengono posti in essere. - V. le precedenti massime A e B. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte
legge 23/10/1992
n. 421
art. 2
co. 1 lett. r)
legge 23/12/1994
n. 724
art. 22
co. 6