Sentenza 59/1997 (ECLI:IT:COST:1997:59)
Massima numero 23216
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
26/02/1997; Decisione del
26/02/1997
Deposito del 04/03/1997; Pubblicazione in G. U. 12/03/1997
Titolo
SENT. 59/97 D. PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO (TUTELA) - REGIONE SICILIANA - PROGETTI PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DEL CATALOGO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI - LEGGE APPROVATA DALL'ASSEMBLEA REGIONALE IL 24 MARZO 1996 - AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE A STIPULARE CON PERSONALE GIA' TEMPORANEAMENTE UTILIZZATO IN PRECEDENTI PROGRAMMI DI CATALOGAZIONE, CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - MANCATA VALUTAZIONE, IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DELLA NECESSARIA CONGRUITA' TRA DURATA DEL RAPPORTO E NATURA DEI COMPITI DA SVOLGERE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.
SENT. 59/97 D. PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO (TUTELA) - REGIONE SICILIANA - PROGETTI PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DEL CATALOGO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI - LEGGE APPROVATA DALL'ASSEMBLEA REGIONALE IL 24 MARZO 1996 - AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE A STIPULARE CON PERSONALE GIA' TEMPORANEAMENTE UTILIZZATO IN PRECEDENTI PROGRAMMI DI CATALOGAZIONE, CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - MANCATA VALUTAZIONE, IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DELLA NECESSARIA CONGRUITA' TRA DURATA DEL RAPPORTO E NATURA DEI COMPITI DA SVOLGERE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 Cost. - restando assorbiti gli altri profili di illegittimita' prospettati dal ricorrente Commissario dello Stato - gli artt. 2 e 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996, in base ai quali, nell'ambito dei programmi previsti dall'art. 111 della legge regionale 10 settembre 1994, n. 25, per la costituzione e gestione del catalogo regionale dei beni culturali e ambientali, l'amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare, -sia con i soggetti gia' temporaneamente utilizzati nella rilevazione per il recupero del barocco siciliano, di cui all'art. 1, lett. e), del d.l. 7 settembre 1987, n. 371 (convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 449) e per il progetto denominato "patrimonio storico-artistico negli edifici ecclesiastici siciliani", di cui alla legge 20 maggio 1988, n. 160; sia con il personale impiegato per le catalogazioni esterne dalle sovrintendenze siciliane con regolari contratti, che abbia consegnato i lavori, oggetto dei singoli incarichi, entro il 31 dicembre 1995 - contratti di lavoro a tempo determinato. Le norme censurate, infatti, prescindono totalmente - e per la mancanza di un termine, e per la indeterminatezza temporale dei programmi - da qualunque valutazione di congruenza tra la durata del rapporto e la natura dei compiti da svolgere, e tale carenza costituisce di per se' lesione del richiamato precetto costituzionale. red.: S. Pomodoro
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 Cost. - restando assorbiti gli altri profili di illegittimita' prospettati dal ricorrente Commissario dello Stato - gli artt. 2 e 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996, in base ai quali, nell'ambito dei programmi previsti dall'art. 111 della legge regionale 10 settembre 1994, n. 25, per la costituzione e gestione del catalogo regionale dei beni culturali e ambientali, l'amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare, -sia con i soggetti gia' temporaneamente utilizzati nella rilevazione per il recupero del barocco siciliano, di cui all'art. 1, lett. e), del d.l. 7 settembre 1987, n. 371 (convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 449) e per il progetto denominato "patrimonio storico-artistico negli edifici ecclesiastici siciliani", di cui alla legge 20 maggio 1988, n. 160; sia con il personale impiegato per le catalogazioni esterne dalle sovrintendenze siciliane con regolari contratti, che abbia consegnato i lavori, oggetto dei singoli incarichi, entro il 31 dicembre 1995 - contratti di lavoro a tempo determinato. Le norme censurate, infatti, prescindono totalmente - e per la mancanza di un termine, e per la indeterminatezza temporale dei programmi - da qualunque valutazione di congruenza tra la durata del rapporto e la natura dei compiti da svolgere, e tale carenza costituisce di per se' lesione del richiamato precetto costituzionale. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte
legge 23/10/1992
n. 421
art. 2
co. 1 lett. r)
legge 23/12/1994
n. 724
art. 22
co. 6