Sentenza 24/2022 (ECLI:IT:COST:2022:24)
Massima numero 44553
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  29/11/2021;  Decisione del  29/11/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Massime associate alla pronuncia:  44542  44543  44544  44545  44546  44547  44548  44549  44550  44551  44552  44554  44555  44556  44557  44558  44559  44560  44561  44562  44563  44564  44565  44566  44567  44568  44569  44570  44571  44572  44573  44574  44575  44576  44577  44578  44579  44580  44581


Titolo
Edilizia e urbanistica - In genere - Programmi integrati di riordino urbano - Ambito applicativo - Esclusione dei centri di antica e prima formazione, delle zone agricole e delle zone di salvaguardia ambientale - Illegittimità costituzionale di norme regionali in contrasto (nel caso di specie: illegittimità costituzionale delle norme della Regione autonoma Sardegna che estendono a tutte le zone urbanistiche omogenee l'ambito applicativo dei detti programmi). (Classif. 090001).

Testo

I programmi integrati di riordino urbano perseguono l'obiettivo di riqualificare gli ambiti urbani e le periferie caratterizzati dalla presenza di una pluralità di funzioni e di tessuti edilizi disorganici, incompiuti, parzialmente utilizzati o degradati, favorendo il miglioramento della qualità dell'abitare, anche attraverso l'incremento della dotazione degli standard.

(Nel caso di specie è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale e degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s, Cost., l'art. 15, comma 1, lett. c, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui abroga l'art. 40, comma 7, secondo periodo, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, in tema di programmi integrati di riordino urbano, introducendo il periodo «Nessuna zona urbanistica omogenea è aprioristicamente esclusa». La disciplina impugnata dal Governo, estendendo a tutte le zone urbanistiche omogenee l'ambito di applicazione dei detti programmi - dapprima esclusi nelle zone di particolare valenza culturale o paesaggistica, come i centri di antica e prima formazione, le zone agricole, le zone di salvaguardia ambientale - interviene su beni che ricevono specifica tutela nel piano paesaggistico regionale e nella normativa regionale previgente, riducendo la tutela agli stessi riservata).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  18/01/2021  n. 1  art. 15  co. 1

legge della Regione autonoma Sardegna  23/04/2015  n. 8  art. 40  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Sardegna  art. 3

Altri parametri e norme interposte