Ordinanza 60/1997 (ECLI:IT:COST:1997:60)
Massima numero 23129
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  26/02/1997;  Decisione del  26/02/1997
Deposito del 04/03/1997; Pubblicazione in G. U. 12/03/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 60/97. LAVORO (RAPPORTO DI) - REGIONE SICILIANA - CONTRATTI A TERMINE STIPULATI, AI SENSI DELL'ART. 76 DELLA LEGGE REGIONALE 1 SETTEMBRE 1993, N. 25, CON IL PERSONALE DELL'ITALTER S.P.A. E DELLA SIRAP S.P.A. - TRASFORMAZIONE DEI MEDESIMI CONTRATTI DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO, AI FINI DI UNA ESECUZIONE PIU' RAPIDA DEI LAVORI E DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELL'ANAS NEL SETTORE DELLA VIABILITA' - MANCATA VERIFICA DELLA CAPACITA' E DELLA IDONEITA' PROFESSIONALE DEGLI INTERESSATI - OMESSA VALUTAZIONE, ALTRESI', DELLE SPECIFICHE ESIGENZE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE, IN DATA 10 AGOSTO 1996, DI ALTRA LEGGE CHE REGOLA NUOVAMENTE DETTI CONTRATTI - PREVISIONE, NELLA NUOVA NORMATIVA, DEL RINNOVO DEGLI STESSI PER UNA DURATA NON SUPERIORE AD UN TRIENNIO - SOSTITUZIONE DELLA LEGGE ANTERIORE OGGETTO DEL RICORSO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.

Testo
Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996 (recante: "Provvedimenti per il personale dell'ITALTER e della SIRAP. Interventi per le imprese fornitrici creditrici della SIRAP. Istituzione di sportelli per l'Unione europea") - proposta dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost. nonche' agli artt. 2, comma 1, lett. r), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e in relazione ai limiti posti dall'art. 14, lett. q) dello Statuto speciale di autonomia - in quanto la legge oggetto del ricorso e' stata sostituita da una legge, approvata il 10 agosto 1996, che regola nuovamente i contratti a termine gia' stipulati tra l'Amministrazione regionale e il personale di cui all'art. 76 della legge regionale I settembre 1993, n. 25, disponendo il rinnovo di tali contratti per una durata non superiore ad un triennio, in luogo della loro trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato prevista dalla normativa impugnata. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 97

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte

legge  23/10/1992  n. 421  art. 2    co. 1  lett. r)