Sentenza 61/1997 (ECLI:IT:COST:1997:61)
Massima numero 23143
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
10/03/1997; Decisione del
10/03/1997
Deposito del 14/03/1997; Pubblicazione in G. U. 19/03/1997
Massime associate alla pronuncia:
23144
Titolo
SENT. 61/97 A. SANITA' PUBBLICA - DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA LE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE, ACCREDITATE E NON ACCREDITATE, DOTATE DI FRIGOEMOTECHE - COSTITUZIONE E COMPITI DEI COMITATI PER IL BUON USO DEL SANGUE PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI - OBBLIGO DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI INDIVIDUARE, ENTRO SESSANTA GIORNI, LE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE DOTATE DI FRIGOEMOTECA E SERVIZI DI IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONE O I CENTRI TRASFUSIONALI DI RIFERIMENTO - OBBLIGO DELLE STRUTTURE TRASFUSIONALI PUBBLICHE DI GARANTIRE LE PROPRIE PRESTAZIONI NELL'ARCO DELLE 24 ORE E DI ASSICURARE I SERVIZI DI URGENZA ED EMERGENZA 24 ORE SU 24 - DISCIPLINA MINUZIOSA DEI RAPPORTI INTERNI A CIASCUNA SEDE DI RICOVERO, TRA IL DIRETTORE SANITARIO E I VARI REPARTI O SERVIZI OPERANTI NELL'OSPEDALE O CASA DI CURA - DISCIPLINA DELLA COMPOSIZIONE, STRUTTURA ORGANIZZATIVA E COMPITI DEI COMITATI PER CIASCUN OSPEDALE PUBBLICO O PER PIU' OSPEDALI APPARTENENTI ALLA STESSA AZIENDA - LAMENTATA LESIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA PROVINCIALE IN MATERIA DI SANITA' ED ASSISTENZA OSPEDALIERA - RIFERIMENTI ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 49/1991, 85/1990, 452/1989, 474/1988 E 214/1988 - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - NON SPETTANZA ALLO STATO - ANNULLAMENTO DEI DECRETI.
SENT. 61/97 A. SANITA' PUBBLICA - DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA LE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE, ACCREDITATE E NON ACCREDITATE, DOTATE DI FRIGOEMOTECHE - COSTITUZIONE E COMPITI DEI COMITATI PER IL BUON USO DEL SANGUE PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI - OBBLIGO DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI INDIVIDUARE, ENTRO SESSANTA GIORNI, LE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE DOTATE DI FRIGOEMOTECA E SERVIZI DI IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONE O I CENTRI TRASFUSIONALI DI RIFERIMENTO - OBBLIGO DELLE STRUTTURE TRASFUSIONALI PUBBLICHE DI GARANTIRE LE PROPRIE PRESTAZIONI NELL'ARCO DELLE 24 ORE E DI ASSICURARE I SERVIZI DI URGENZA ED EMERGENZA 24 ORE SU 24 - DISCIPLINA MINUZIOSA DEI RAPPORTI INTERNI A CIASCUNA SEDE DI RICOVERO, TRA IL DIRETTORE SANITARIO E I VARI REPARTI O SERVIZI OPERANTI NELL'OSPEDALE O CASA DI CURA - DISCIPLINA DELLA COMPOSIZIONE, STRUTTURA ORGANIZZATIVA E COMPITI DEI COMITATI PER CIASCUN OSPEDALE PUBBLICO O PER PIU' OSPEDALI APPARTENENTI ALLA STESSA AZIENDA - LAMENTATA LESIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA PROVINCIALE IN MATERIA DI SANITA' ED ASSISTENZA OSPEDALIERA - RIFERIMENTI ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 49/1991, 85/1990, 452/1989, 474/1988 E 214/1988 - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - NON SPETTANZA ALLO STATO - ANNULLAMENTO DEI DECRETI.
Testo
Non spetta allo Stato disciplinare con decreto del Ministro della Sanita', con riguardo alla Provincia autonoma di Trento, i rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di frigoemoteche, nonche' disciplinare la costituzione e i compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri, in quanto - posto che il quadro dei rapporti fra la Provincia di Trento e lo Stato, nella materia considerata, si fonda, per un verso, sull'art. 9 dello Statuto spec. Trentino-Alto Adige, che attribuisce alla Provincia la competenza concorrente in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera (con l'ulteriore specificazione contenuta nell'art. 2 d.P.R. n. 474 del 1975, come sost. dall'art. 1 d.P.R. n. 267 del 1992, che affida alla Provincia stessa "le potesta' legislative ed amministrative attinenti al funzionamento e alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari), e, fra l'altro, sull'art. 4 n. 6 l. n. 833 del 1978, il quale dispone che, con legge dello Stato sono dettate norme dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale in materia di "raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione di sangue umano"; che di queste ultime esigenze si e' fatta carico la l. n. 107 del 1990, i cui obiettivi sono stati individuati dalla Corte, da un lato, nella soluzione del problema dell'"autoefficienza della disponibilita' del sangue e dei suoi componenti utilizzabili a scopi terapeutici, in modo da eliminare la dipendenza dall'estero" e, dall'altro, nell'apprestamento di una disciplina che, in stretta connessione con la tutela del diritto inviolabile alla salute consenta di erogare le relative prestazioni con la massima uniformita' possibile su tutto il territorio nazionale (sent. n. 49 del 1991); e che tale sentenza, nel riconoscere alla suddetta disciplina i caratteri di una vera e propria legge-cornice, ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 11, comma 1, in quanto riconosce al Ministro della Sanita' l'anomala facolta' di emanare "norme di indirizzo e coordinamento" per "l'attuazione" della legge stessa - i due richiamati dd.mm. del I settembre 1995, contengono una disciplina che, obbligando a puntuali adempimenti ed introducendo dettagliate norme che disegnano strutture e procedimenti nell'ambito proprio della Provincia, ledono le competenze di quest'ultima in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera alla luce del principio secondo cui un regolamento ministeriale di esecuzione e di attuazione di una legge statale, quale quello previsto dall'art. 11 l. n. 107 del 1990, non puo' porre norme volte a limitare la sfera delle competenze delle Regioni e delle Province autonome in materie loro attribuite. Debbono, pertanto, essere annullati i predetti decreti del Ministro della sanita' in data I settembre 1995, nella parte in cui non fanno salve le competenze della Provincia autonoma di Trento. - Sent. nn. 474/1988, 49 e 483/1991, 461/1992, 356/1994, 333 e 482/1995, 250/1996. red.: S. Di Palma
Non spetta allo Stato disciplinare con decreto del Ministro della Sanita', con riguardo alla Provincia autonoma di Trento, i rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di frigoemoteche, nonche' disciplinare la costituzione e i compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri, in quanto - posto che il quadro dei rapporti fra la Provincia di Trento e lo Stato, nella materia considerata, si fonda, per un verso, sull'art. 9 dello Statuto spec. Trentino-Alto Adige, che attribuisce alla Provincia la competenza concorrente in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera (con l'ulteriore specificazione contenuta nell'art. 2 d.P.R. n. 474 del 1975, come sost. dall'art. 1 d.P.R. n. 267 del 1992, che affida alla Provincia stessa "le potesta' legislative ed amministrative attinenti al funzionamento e alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari), e, fra l'altro, sull'art. 4 n. 6 l. n. 833 del 1978, il quale dispone che, con legge dello Stato sono dettate norme dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale in materia di "raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione di sangue umano"; che di queste ultime esigenze si e' fatta carico la l. n. 107 del 1990, i cui obiettivi sono stati individuati dalla Corte, da un lato, nella soluzione del problema dell'"autoefficienza della disponibilita' del sangue e dei suoi componenti utilizzabili a scopi terapeutici, in modo da eliminare la dipendenza dall'estero" e, dall'altro, nell'apprestamento di una disciplina che, in stretta connessione con la tutela del diritto inviolabile alla salute consenta di erogare le relative prestazioni con la massima uniformita' possibile su tutto il territorio nazionale (sent. n. 49 del 1991); e che tale sentenza, nel riconoscere alla suddetta disciplina i caratteri di una vera e propria legge-cornice, ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 11, comma 1, in quanto riconosce al Ministro della Sanita' l'anomala facolta' di emanare "norme di indirizzo e coordinamento" per "l'attuazione" della legge stessa - i due richiamati dd.mm. del I settembre 1995, contengono una disciplina che, obbligando a puntuali adempimenti ed introducendo dettagliate norme che disegnano strutture e procedimenti nell'ambito proprio della Provincia, ledono le competenze di quest'ultima in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera alla luce del principio secondo cui un regolamento ministeriale di esecuzione e di attuazione di una legge statale, quale quello previsto dall'art. 11 l. n. 107 del 1990, non puo' porre norme volte a limitare la sfera delle competenze delle Regioni e delle Province autonome in materie loro attribuite. Debbono, pertanto, essere annullati i predetti decreti del Ministro della sanita' in data I settembre 1995, nella parte in cui non fanno salve le competenze della Provincia autonoma di Trento. - Sent. nn. 474/1988, 49 e 483/1991, 461/1992, 356/1994, 333 e 482/1995, 250/1996. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 9
decreto del Presidente della Repubblica 28/03/1975
n. 474
art. 2
co. 2
decreto del Presidente della Repubblica 16/03/1992
n. 267
art. 1
legge 23/12/1978
n. 833
art. 4 n. 6
legge 04/05/1990
n. 107
art. 6
co. 3
legge 04/05/1990
n. 107
art. 11
co. 1
decreto legislativo 30/12/1992
n. 502
art. 0
decreto del Presidente della Repubblica 07/04/1994
n. 0
art. 0