Ordinanza 63/1997 (ECLI:IT:COST:1997:63)
Massima numero 23142
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
10/03/1997; Decisione del
10/03/1997
Deposito del 14/03/1997; Pubblicazione in G. U. 19/03/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 63/97. PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTANZA CAUTELARE PROPOSTA 'ANTE CAUSAM' - PRESCRITTA COMPETENZA DEL PRETORE IN CASO DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE PER LA CAUSA DI MERITO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97, PRIMO COMMA, 101, 106, SECONDO COMMA, E 107, TERZO COMMA, COST. - NON IRRAGIONEVOLE ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 63/97. PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTANZA CAUTELARE PROPOSTA 'ANTE CAUSAM' - PRESCRITTA COMPETENZA DEL PRETORE IN CASO DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE PER LA CAUSA DI MERITO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97, PRIMO COMMA, 101, 106, SECONDO COMMA, E 107, TERZO COMMA, COST. - NON IRRAGIONEVOLE ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, riferita agli artt. 3, 97, primo comma, 101, 106, secondo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 669 'ter', secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui, nell'individuare il giudice competente per i provvedimenti cautelari proposti 'ante causam', prescrive che "se competente per la causa di merito e' il giudice di pace, la domanda si propone al pretore", in quanto l'esclusione della competenza del giudice di pace rappresenta una scelta del legislatore che non travalica il limite di ragionevolezza imposto al suo potere di conformare il processo, e nei confronti del quale non sono invocabili i principi costituzionali relativi al buon andamento della pubblica amministrazione o all'ordinamento giudiziario, con riguardo allo 'status' e al reclutamento dei giudici. red.: F. Mangano
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, riferita agli artt. 3, 97, primo comma, 101, 106, secondo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 669 'ter', secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui, nell'individuare il giudice competente per i provvedimenti cautelari proposti 'ante causam', prescrive che "se competente per la causa di merito e' il giudice di pace, la domanda si propone al pretore", in quanto l'esclusione della competenza del giudice di pace rappresenta una scelta del legislatore che non travalica il limite di ragionevolezza imposto al suo potere di conformare il processo, e nei confronti del quale non sono invocabili i principi costituzionali relativi al buon andamento della pubblica amministrazione o all'ordinamento giudiziario, con riguardo allo 'status' e al reclutamento dei giudici. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 106
co. 2
Costituzione
art. 107
co. 3
Altri parametri e norme interposte