Ordinanza 64/1997 (ECLI:IT:COST:1997:64)
Massima numero 23242
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
10/03/1997; Decisione del
10/03/1997
Deposito del 14/03/1997; Pubblicazione in G. U. 19/03/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 64/97. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - OBBLIGO DI ASTENSIONE DEI COMPONENTI DEL TRIBUNALE CHE, IN PRECEDENZA, HANNO ACCOLTO L'APPELLO DI UN IMPUTATO AVVERSO UN'ORDINANZA DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI IN TEMA DI MISURE CAUTELARI - MODIFICHE RECATE ALLA DISCIPLINA DELLA LIBERTA' PERSONALE NEL PROCESSO PENALE DALLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 332 - INDIVIDUAZIONE, DA PARTE DEL COLLEGIO RIMETTENTE, DELLA RAGIONE DI INCOMPATIBILITA' IN ESAME NELLE MODIFICHE APPORTATE DA TALE LEGGE - PRETESA "IRRAZIONALE ESTENSIONE" ANCHE ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI IN DATA ANTECEDENTE A QUELLA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE N. 332/1995 - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 24, PRIMO COMMA, 25, PRIMO COMMA, E 101, SECONDO COMMA, COST. - ESCLUSIONE DELLA RADICALE CESURA PROSPETTATA DAL GIUDICE 'A QUO' TRA L'ASSETTO PREESISTENTE E QUELLO CONSEGUENTE ALLA RICHIAMATA RIFORMA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 64/97. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - OBBLIGO DI ASTENSIONE DEI COMPONENTI DEL TRIBUNALE CHE, IN PRECEDENZA, HANNO ACCOLTO L'APPELLO DI UN IMPUTATO AVVERSO UN'ORDINANZA DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI IN TEMA DI MISURE CAUTELARI - MODIFICHE RECATE ALLA DISCIPLINA DELLA LIBERTA' PERSONALE NEL PROCESSO PENALE DALLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 332 - INDIVIDUAZIONE, DA PARTE DEL COLLEGIO RIMETTENTE, DELLA RAGIONE DI INCOMPATIBILITA' IN ESAME NELLE MODIFICHE APPORTATE DA TALE LEGGE - PRETESA "IRRAZIONALE ESTENSIONE" ANCHE ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI IN DATA ANTECEDENTE A QUELLA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE N. 332/1995 - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 24, PRIMO COMMA, 25, PRIMO COMMA, E 101, SECONDO COMMA, COST. - ESCLUSIONE DELLA RADICALE CESURA PROSPETTATA DAL GIUDICE 'A QUO' TRA L'ASSETTO PREESISTENTE E QUELLO CONSEGUENTE ALLA RICHIAMATA RIFORMA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto il presupposto della censura, consistente nella affermata decisivita' del mutamento di quadro normativo determinato dalla legge 8 agosto 1995, n. 332 (recante: "Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa"), ai fini della rilevata incostituzionalita' dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. -nel senso che risulterebbe ingiustificatamente discriminatoria la mancata distinzione fra i provvedimenti 'ex' art. 310 cod. proc. pen. rientranti nella nuova disciplina ed i provvedimenti regolati dalla precedente normativa, dovendo valere l'incompatibilita' solo in relazione ai primi e non ai secondi -non trova corrispondenza nelle argomentazioni della sentenza n. 131 del 1996, cui il giudice rimettente fa riferimento, poiche', come si desume dalla stessa, il nuovo assetto legislativo ha svolto una <> concorrente con altri elementi, e dunque non esclusiva o determinante, nel superamento del precedente orientamento della Corte (sentenza n. 502 del 1991), gia' ravvisabile, del resto, nella decisione n. 432 del 1995. - Cfr., altresi', S. n. 155/1996. red.: G. Leo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto il presupposto della censura, consistente nella affermata decisivita' del mutamento di quadro normativo determinato dalla legge 8 agosto 1995, n. 332 (recante: "Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa"), ai fini della rilevata incostituzionalita' dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. -nel senso che risulterebbe ingiustificatamente discriminatoria la mancata distinzione fra i provvedimenti 'ex' art. 310 cod. proc. pen. rientranti nella nuova disciplina ed i provvedimenti regolati dalla precedente normativa, dovendo valere l'incompatibilita' solo in relazione ai primi e non ai secondi -non trova corrispondenza nelle argomentazioni della sentenza n. 131 del 1996, cui il giudice rimettente fa riferimento, poiche', come si desume dalla stessa, il nuovo assetto legislativo ha svolto una <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 101
co. 2
Altri parametri e norme interposte