Sentenza 65/1997 (ECLI:IT:COST:1997:65)
Massima numero 23145
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
12/03/1997; Decisione del
12/03/1997
Deposito del 21/03/1997; Pubblicazione in G. U. 26/03/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 65/97. FORZE ARMATE - GUARDIA DI FINANZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - DETERMINAZIONE MEDIANTE RIFERIMENTO ALLA TABELLA DELLE QUALIFICHE DELLA POLIZIA DI STATO - OMESSA INCLUSIONE DELLA QUALIFICA DI SOTTOTENENTE - PRETESO DETERIORE TRATTAMENTO DEI SOTTOTENENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA RISPETTO AI COLLEGHI DEGLI ALTRI CORPI ARMATI - INCIDENZA SUI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 277/1991 - INFONDATEZZA.
SENT. 65/97. FORZE ARMATE - GUARDIA DI FINANZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - DETERMINAZIONE MEDIANTE RIFERIMENTO ALLA TABELLA DELLE QUALIFICHE DELLA POLIZIA DI STATO - OMESSA INCLUSIONE DELLA QUALIFICA DI SOTTOTENENTE - PRETESO DETERIORE TRATTAMENTO DEI SOTTOTENENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA RISPETTO AI COLLEGHI DEGLI ALTRI CORPI ARMATI - INCIDENZA SUI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 277/1991 - INFONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 43, comma 17, l. 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza) e della tabella c) allegata a detta legge, come sostituita dall'art. 9 l. 12 agosto 1922, n. 569 (Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della Polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'art. 79 della l. 1 aprile 1981, n. 121) - nella parte in cui non consentono di individuare la corrispondenza delle funzioni dei sottotenenti della Guardia di finanza con quelle degli appartenenti al ruolo dei commissari della Polizia di Stato - in quanto - posto che la l. n. 121 del 1981, oltre a smilitarizzare ed innovare l'assetto del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e di quello della Polizia femminile (peraltro con il loro scioglimento) mediante l'introduzione di una serie di norme organizzative e di un nuovo ordinamento della Polizia di Stato, ha fissato il principio di equiparazione del trattamento economico (art. 43, comma 16 ) di tutte le forze di polizia, sia ad ordinamento civile che militare, senza distinzione, compresi il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo degli agenti di custodia (ora Corpo di polizia penitenziaria) e il Corpo forestale dello Stato; e che la equiparazione economica e' stata attuata attraverso l'estensione, in via di principio e in modo permanente e generale, del trattamento economico, previsto per il personale della Polizia di Stato (da fissarsi, con esclusione dei dirigenti, sulla base di accordi), all'Arma dei Carabinieri ed agli altri Corpi suindicati - la questione si fonda sull'erroneo presupposto che il livello del grado iniziale di ufficiale in s.p.e. e di funzioni direttive nelle forze di polizia debba coincidere ed attestarsi al grado di tenente, con conseguente scorrimento, e non tiene conto delle diverse modalita' di accesso, qualita' e titoli richiesti dalla legge secondo i singoli ordinamenti, basate su requisiti attitudinali e modi di formazione e addestramento differenti; mentre, invece, e' evidente che il sottotenente della G.d.F. non poteva essere inserito nel quadro retributivo di equiparazione sullo stesso piano del commissario di I qualifica, al quale veniva (ed e') equiparato il tenente, e che lo status di aspirante vice commissario corrisponde a quello del grado di sottotenente della G.d.F.; sicche', la mancata menzione del sottotenente nella predetta tabella non deriva da una sorta di "ignoranza" della previsione normativa del livello, ne' tantomeno da un'irragionevole esclusione, ma dalla consapevolezza di salvaguardare la situazione preesistente (confermando le diversita' ordinamentali) e, al contempo, di preservare la normativa che consentiva di determinare autonomamente il trattamento economico e la corrispondenza con l'analogo livello della polizia, anch'esso non menzionato in tabella, senza alcun contrasto con il principio di equiparazione. - S. nn. 277/1991, 30/1997. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 43, comma 17, l. 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza) e della tabella c) allegata a detta legge, come sostituita dall'art. 9 l. 12 agosto 1922, n. 569 (Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della Polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'art. 79 della l. 1 aprile 1981, n. 121) - nella parte in cui non consentono di individuare la corrispondenza delle funzioni dei sottotenenti della Guardia di finanza con quelle degli appartenenti al ruolo dei commissari della Polizia di Stato - in quanto - posto che la l. n. 121 del 1981, oltre a smilitarizzare ed innovare l'assetto del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e di quello della Polizia femminile (peraltro con il loro scioglimento) mediante l'introduzione di una serie di norme organizzative e di un nuovo ordinamento della Polizia di Stato, ha fissato il principio di equiparazione del trattamento economico (art. 43, comma 16 ) di tutte le forze di polizia, sia ad ordinamento civile che militare, senza distinzione, compresi il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo degli agenti di custodia (ora Corpo di polizia penitenziaria) e il Corpo forestale dello Stato; e che la equiparazione economica e' stata attuata attraverso l'estensione, in via di principio e in modo permanente e generale, del trattamento economico, previsto per il personale della Polizia di Stato (da fissarsi, con esclusione dei dirigenti, sulla base di accordi), all'Arma dei Carabinieri ed agli altri Corpi suindicati - la questione si fonda sull'erroneo presupposto che il livello del grado iniziale di ufficiale in s.p.e. e di funzioni direttive nelle forze di polizia debba coincidere ed attestarsi al grado di tenente, con conseguente scorrimento, e non tiene conto delle diverse modalita' di accesso, qualita' e titoli richiesti dalla legge secondo i singoli ordinamenti, basate su requisiti attitudinali e modi di formazione e addestramento differenti; mentre, invece, e' evidente che il sottotenente della G.d.F. non poteva essere inserito nel quadro retributivo di equiparazione sullo stesso piano del commissario di I qualifica, al quale veniva (ed e') equiparato il tenente, e che lo status di aspirante vice commissario corrisponde a quello del grado di sottotenente della G.d.F.; sicche', la mancata menzione del sottotenente nella predetta tabella non deriva da una sorta di "ignoranza" della previsione normativa del livello, ne' tantomeno da un'irragionevole esclusione, ma dalla consapevolezza di salvaguardare la situazione preesistente (confermando le diversita' ordinamentali) e, al contempo, di preservare la normativa che consentiva di determinare autonomamente il trattamento economico e la corrispondenza con l'analogo livello della polizia, anch'esso non menzionato in tabella, senza alcun contrasto con il principio di equiparazione. - S. nn. 277/1991, 30/1997. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte