Sentenza 66/1997 (ECLI:IT:COST:1997:66)
Massima numero 23161
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  12/03/1997;  Decisione del  12/03/1997
Deposito del 21/03/1997; Pubblicazione in G. U. 26/03/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 66/97. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - DISCIPLINA DELL'INCOMPATIBILITA' DEL GIUDICE DETERMINATA DA ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO - IPOTESI IN CUI IL GIUDICE, PRIMA DEL DIBATTIMENTO, SI SIA PRONUNCIATO RIGUARDO A MISURE CAUTELARI REALI (NELLA SPECIE: SEQUESTRO PREVENTIVO DI COSE PERTINENTI AL REATO) - IMPOSSIBILITA' DI PARTECIPARE AL GIUDIZIO - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI CHE SI COLLEGANO ALLA GARANZIA DEL GIUSTO PROCESSO E DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DA CUI PRENDONO LE MOSSE I DUBBI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NON FONDATEZZA.

Testo
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 34, commi 1 e 2, cod. proc. pen. - nella parte in cui non comprende tra i casi nei quali il giudice non puo' partecipare al giudizio anche quello del giudice il quale, prima del dibattimento, si sia pronunciato in merito al sequestro preventivo di cose pertinenti al reato, adottando questa misura quale giudice per le indagini preliminari o confermandola quale componente del tribunale del riesame - in quanto il presupposto dal quale prendono le mosse i dubbi di legittimita' costituzionale - che consiste nella ritenuta piena assimilabilita' della disciplina delle misure cautelari reali a quella prevista per le misure cautelari personali - e' inesatto, non essendovi, per le due diverse misure cautelari, una identita' di presupposti in ordine alla valutazione rimessa al giudice tale da comportare una identica disciplina quanto all'incompatibilita' del giudice. Invero, nell'adozione o nella conferma delle misure cautelari reali manca quella incisiva valutazione prognostica sulla responsabilita' dell'imputato, basata sui gravi indizi di colpevolezza, che potrebbe rendere, o far apparire, condizionato il successivo giudizio di merito da parte dello stesso giudice, cosi' da violare le garanzie che si collegano al principio del giusto processo. - Circa la sussistenza di profonde differenze nella disciplina delle due diverse misure cautelari, personali e reali, v. S. n. 48/1994 e O. nn. 176/1994 e 229/1994, 'ex plurimis'. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte