Ordinanza 68/1997 (ECLI:IT:COST:1997:68)
Massima numero 23217
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  12/03/1997;  Decisione del  12/03/1997
Deposito del 21/03/1997; Pubblicazione in G. U. 26/03/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 68/97. ARMI ED ESPLOSIVI - DETENZIONE DELLE ARMI COMUNI DA SPARO E DI QUELLE SPORTIVE A FINI DI COLLEZIONE - LIMITAZIONI - DETENZIONE DELLE ARMI DA CACCIA - ESENZIONE DA LIMITI - DEDOTTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - QUESTIONE GIA' DICHIARATA MANIFESTAMENTE INFONDATA - DIVIETO DI DETENZIONE DELLE MUNIZIONI DELLE ARMI IN COLLEZIONE - RITENUTA VIOLAZIONE DELL'ART. 42, SECONDO COMMA, COST. - RAGIONEVOLEZZA DEL LIMITE ALL'ESERCIZIO DELLE FACOLTA' INERENTI AL DIRITTO DI PROPRIETA' - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Manifesta infondatezza della questione, avendo la Corte gia' affermato che il diverso regime della detenzione delle armi comuni da sparo e di quelle sportive a fini di collezione, soggetta a limitazioni, e delle armi da caccia, esente da qualsiasi limite, trova giustificazione nell'esigenza di consentire ai cacciatori di cacciare diversi tipi di selvaggina. La questione e' altresi' manifestamente infondata in relazione alla dedotta violazione dell'art. 42 Cost., derivante, a parere del giudice rimettente, dal divieto di detenere il munizionamento delle armi in collezione, sancito dalla norma censurata, in quanto l'esercizio delle facolta' inerenti al diritto di proprieta' trova un ragionevole limite nella prioritaria esigenza di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza collettiva nonche' nella particolarita' della collezione di armi, che non postula la detenzione anche del munizionamento e l'effettiva possibilita' di uso delle stesse. - O. n. 537/1988. - Cfr., pure, O. n. 368/1996, nella quale si afferma che la detenzione di armi comuni da sparo e di armi sportive, in ragione della loro destinazione, ben puo' subire limitazioni per esigenze di tutela della sicurezza collettiva, senza che le possibilita' di difesa o di esercizio dell'attivita' sportiva, cui la detenzione di tale tipo di armi e' preordinata, ne risultino precluse o irragionevolmente compresse. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 42  co. 2

Altri parametri e norme interposte