Paesaggio - Aree costiere - Norme della Regione autonoma Sardegna - Ambiti di paesaggio costieri - Deroghe al piano paesaggistico regionale - Violazione dei limiti statutari, del principio della tutela del paesaggio e della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale. (Classif. 170002).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale e degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 16, comma 1, lett. a), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che inserisce nell'art. 41, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 anche il riferimento all'art. 13, comma 1, lett. d), della legge reg. Sardegna n. 4 del 2009, il quale consente di realizzare, nei Comuni non dotati di piano urbanistico comunale, nelle zone territoriali omogenee C, D, G, ed F, all'interno della fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia, gli interventi previsti dagli strumenti attuativi già approvati e convenzionati, a condizione che le relative opere di urbanizzazione siano state legittimamente avviate prima dell'approvazione del piano paesaggistico regionale (PPR). La disposizione impugnata dal Governo amplia le possibilità di attuare l'attività edificatoria, considerando sufficiente che le opere di urbanizzazione siano state avviate prima dell'approvazione del PPR (5 settembre 2006), termine successivo rispetto a quello individuato nello stesso piano paesaggistico (agosto 2004). Tale profilo di contrasto, relativo a una disciplina già contraddistinta da uno spiccato carattere di specialità, si risolve in una deroga, che compromette lo standard di tutela individuato dal piano paesaggistico.