Sentenza 24/2022 (ECLI:IT:COST:2022:24)
Massima numero 44554
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  29/11/2021;  Decisione del  29/11/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Massime associate alla pronuncia:  44542  44543  44544  44545  44546  44547  44548  44549  44550  44551  44552  44553  44555  44556  44557  44558  44559  44560  44561  44562  44563  44564  44565  44566  44567  44568  44569  44570  44571  44572  44573  44574  44575  44576  44577  44578  44579  44580  44581


Titolo
Paesaggio - Aree costiere - Norme della Regione autonoma Sardegna - Ambiti di paesaggio costieri - Deroghe al piano paesaggistico regionale - Violazione dei limiti statutari, del principio della tutela del paesaggio e della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale. (Classif. 170002).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale e degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 16, comma 1, lett. a), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che inserisce nell'art. 41, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 anche il riferimento all'art. 13, comma 1, lett. d), della legge reg. Sardegna n. 4 del 2009, il quale consente di realizzare, nei Comuni non dotati di piano urbanistico comunale, nelle zone territoriali omogenee C, D, G, ed F, all'interno della fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia, gli interventi previsti dagli strumenti attuativi già approvati e convenzionati, a condizione che le relative opere di urbanizzazione siano state legittimamente avviate prima dell'approvazione del piano paesaggistico regionale (PPR). La disposizione impugnata dal Governo amplia le possibilità di attuare l'attività edificatoria, considerando sufficiente che le opere di urbanizzazione siano state avviate prima dell'approvazione del PPR (5 settembre 2006), termine successivo rispetto a quello individuato nello stesso piano paesaggistico (agosto 2004). Tale profilo di contrasto, relativo a una disciplina già contraddistinta da uno spiccato carattere di specialità, si risolve in una deroga, che compromette lo standard di tutela individuato dal piano paesaggistico.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  18/01/2021  n. 1  art. 16  co. 1

legge della Regione autonoma Sardegna  23/04/2015  n. 8  art. 41  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Sardegna  art. 3

Altri parametri e norme interposte