Ordinanza 71/1997 (ECLI:IT:COST:1997:71)
Massima numero 23154
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  24/03/1997;  Decisione del  24/03/1997
Deposito del 28/03/1997; Pubblicazione in G. U. 09/04/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 71/97. PENA - PENE DETENTIVE BREVI - SANZIONI SOSTITUTIVE - REGIME DELLE ESCLUSIONI SOGGETTIVE PREVISTO DALL'ART. 59 DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689 - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 27, TERZO COMMA, COST. - RAZIONALE ESIGENZA DI PREVENZIONE SPECIALE, IN LINEA ALTRESI' CON LA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto la finalita' perseguita con il regime delle esclusioni soggettive all'accesso alle sanzioni sostitutive risponde ad una esigenza di prevenzione speciale che non puo' considerarsi ne' irrazionale ne' in contrasto con la finalita' rieducativa della pena, basandosi tali preclusioni su prognosi di meritevolezza dei condannati e di specifica e concreta attitudine di costoro a commettere reati, cosi' da contemperare il reinserimento sociale alle esigenze di difesa sociale, nel quadro di un bilanciato apprezzamento comunque rientrante nell'ambito esclusivo della discrezionalita' legislativa. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte