Ordinanza 73/1997 (ECLI:IT:COST:1997:73)
Massima numero 23178
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
24/03/1997; Decisione del
24/03/1997
Deposito del 28/03/1997; Pubblicazione in G. U. 09/04/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 73/97. CONTROLLI AMMINISTRATIVI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - L. REG. LAZIO 25 LUGLIO 1996, N. 27 - ACCERTATO RITARDO OD OMISSIONE DA PARTE DEGLI ENTI SOGGETTI AL CONTROLLO NEL COMPIMENTO DI ATTI OBBLIGATORI - NOMINA COMMISSARIO 'AD ACTA' - POTERE DI NOMINA SPETTANTE CONGIUNTAMENTE ALL'ASSESSORE AL PERSONALE, ALL'ASSESSORE AGLI ENTI LOCALI E AL CO.RE.CO. - INVOCATA LESIONE DELL'ART. 130 COST. - INESISTENZA DI ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALI AL CO.RE.CO. - IMPROPONIBILITA' DEL CONFLITTO AVVERSO ATTI LEGISLATIVI - INAMMISSIBILITA'.
ORD. 73/97. CONTROLLI AMMINISTRATIVI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - L. REG. LAZIO 25 LUGLIO 1996, N. 27 - ACCERTATO RITARDO OD OMISSIONE DA PARTE DEGLI ENTI SOGGETTI AL CONTROLLO NEL COMPIMENTO DI ATTI OBBLIGATORI - NOMINA COMMISSARIO 'AD ACTA' - POTERE DI NOMINA SPETTANTE CONGIUNTAMENTE ALL'ASSESSORE AL PERSONALE, ALL'ASSESSORE AGLI ENTI LOCALI E AL CO.RE.CO. - INVOCATA LESIONE DELL'ART. 130 COST. - INESISTENZA DI ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALI AL CO.RE.CO. - IMPROPONIBILITA' DEL CONFLITTO AVVERSO ATTI LEGISLATIVI - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Inammissibilita' del conflitto di attribuzione proposto dal Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali della Regione Lazio contro la Regione Lazio, in riferimento alla l. reg. Lazio 25 luglio 1996, n. 27, art. 18 (che ha modificato l'art. 30, quarto comma, della legge reg. Lazio 13 marzo 1992, n. 26, e stabilito che, nel caso di accertato ritardo od omissione nel compimento di atti obbligatori da parte dell'ente assoggettato al controllo, decorso inutilmente il termine a tal fine fissato, il Commissario incaricato di adottare l'atto deve essere nominato dal Comitato di controllo, o dalla sezione decentrata competente, su designazione dell'Assessore competente in materia di personale, d'intesa con l'Assessore competente in materia di rapporti con gli enti locali), poiche', assorbita ogni considerazione in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi del conflitto, sotto il profilo oggettivo, non sussiste materia di conflitto, in quanto la legge regionale impugnata non configura alcuna violazione delle norme costituzionali che definiscono la sfera di attribuzioni che il ricorrente rivendica, atteso che l'invocato art. 130 Cost. non pone limiti al legislatore in ordine all'estensione ed alle modalita' dei controlli ivi previsti, ne', in via generale, e con l'eccezione dei casi puntualmente identificati dalla giurisprudenza costituzionale, puo' essere sperimentato il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, avverso atti legislativi. red.: F. Mangano
Inammissibilita' del conflitto di attribuzione proposto dal Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali della Regione Lazio contro la Regione Lazio, in riferimento alla l. reg. Lazio 25 luglio 1996, n. 27, art. 18 (che ha modificato l'art. 30, quarto comma, della legge reg. Lazio 13 marzo 1992, n. 26, e stabilito che, nel caso di accertato ritardo od omissione nel compimento di atti obbligatori da parte dell'ente assoggettato al controllo, decorso inutilmente il termine a tal fine fissato, il Commissario incaricato di adottare l'atto deve essere nominato dal Comitato di controllo, o dalla sezione decentrata competente, su designazione dell'Assessore competente in materia di personale, d'intesa con l'Assessore competente in materia di rapporti con gli enti locali), poiche', assorbita ogni considerazione in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi del conflitto, sotto il profilo oggettivo, non sussiste materia di conflitto, in quanto la legge regionale impugnata non configura alcuna violazione delle norme costituzionali che definiscono la sfera di attribuzioni che il ricorrente rivendica, atteso che l'invocato art. 130 Cost. non pone limiti al legislatore in ordine all'estensione ed alle modalita' dei controlli ivi previsti, ne', in via generale, e con l'eccezione dei casi puntualmente identificati dalla giurisprudenza costituzionale, puo' essere sperimentato il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, avverso atti legislativi. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 130
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte