Ordinanza 75/1997 (ECLI:IT:COST:1997:75)
Massima numero 23157
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  24/03/1997;  Decisione del  24/03/1997
Deposito del 28/03/1997; Pubblicazione in G. U. 09/04/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 75/97. PROCESSO CIVILE - PROVA PER TESTIMONI - IMPOSSIBILITA' PER LE PERSONE AVENTI NELLA CAUSA UN INTERESSE IDONEO A LEGITTIMARE LA LORO PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO, DI ESSERE ASSUNTE COME TESTIMONI - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COST. - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata non fondata. E', peraltro, palesemente da escludere l'asserita irragionevolezza della norma impugnata, poiche' la stessa esprime - nella forma di una presunzione assoluta di incapacita' a testimoniare delle parti, anche potenziali - l'insuperabile antinomia tra teste e titolare dell'interesse fatto valere; e cio' trova la sua ragione nel bilanciamento tra i contrapposti diritti di difesa, attuato dal legislatore nel disciplinare i modi di partecipazione al processo e nel distinguere tra fonti di prova e mezzi istruttori (cfr. O. n. 494/1987). - S. n. 248/1974. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte