Sentenza 24/2022 (ECLI:IT:COST:2022:24)
Massima numero 44555
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  29/11/2021;  Decisione del  29/11/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Massime associate alla pronuncia:  44542  44543  44544  44545  44546  44547  44548  44549  44550  44551  44552  44553  44554  44556  44557  44558  44559  44560  44561  44562  44563  44564  44565  44566  44567  44568  44569  44570  44571  44572  44573  44574  44575  44576  44577  44578  44579  44580  44581


Titolo
Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Succedersi di proroghe, mediante leggi regionali (nella specie: aventi ad oggetto il Piano casa) - Contrasto con le esigenze di una regolamentazione organica e razionale dell'assetto del territorio - Illegittimità costituzionale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di norme della Regione autonoma Sardegna che prorogano ulteriormente disposizioni che consentono reiterati e rilevanti incrementi volumetrici del patrimonio edilizio esistente). (Classif. 090005).

Testo

Il prolungato succedersi delle proroghe di una disciplina derogatoria, in contrasto con le esigenze di una regolamentazione organica e razionale dell'assetto del territorio, presenta un innegabile rilievo. (Precedente: S. 170/2021).


Una organica disciplina del governo del territorio è la sede più appropriata per la regolamentazione di interventi di consistente impatto, nel rispetto dei limiti posti dallo statuto di autonomia alla potestà legislativa primaria.


(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale, l'art. 17 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che proroga alcuni termini della legislazione regionale attuativa del "Piano casa", contenuti nella legge reg. Sardegna n. 8 del 2015. L'indefinito succedersi delle proroghe, ancorate all'entrata in vigore di una nuova legge regionale sul governo del territorio o a termini di volta in volta differiti, interferisce con la tutela paesaggistica e determina il vulnus del detto parametro; inoltre, nel consentire interventi parcellizzati, svincolati da una coerente cornice normativa di riferimento, la disposizione impugnata trascura l'interesse all'ordinato sviluppo edilizio e danneggia il territorio in tutte le sue connesse componenti e, primariamente, nel suo aspetto paesaggistico e ambientale; infine, detta proroga, disposta in pendenza del procedimento, condiviso con lo Stato, di adeguamento del piano paesaggistico relativo alle aree costiere e di elaborazione di quello relativo alle aree interne, finisce per compromettere la stessa pianificazione paesaggistica, deputata a indicare le linee fondamentali della tutela del paesaggio. (Precedente: S. 219/2021 - mass. 44346).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  18/01/2021  n. 1  art. 17  co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3

Altri parametri e norme interposte