Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Succedersi di proroghe, mediante leggi regionali (nella specie: aventi ad oggetto il Piano casa) - Contrasto con le esigenze di una regolamentazione organica e razionale dell'assetto del territorio - Illegittimità costituzionale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di norme della Regione autonoma Sardegna che prorogano ulteriormente disposizioni che consentono reiterati e rilevanti incrementi volumetrici del patrimonio edilizio esistente). (Classif. 090005).
Il prolungato succedersi delle proroghe di una disciplina derogatoria, in contrasto con le esigenze di una regolamentazione organica e razionale dell'assetto del territorio, presenta un innegabile rilievo. (Precedente: S. 170/2021).
Una organica disciplina del governo del territorio è la sede più appropriata per la regolamentazione di interventi di consistente impatto, nel rispetto dei limiti posti dallo statuto di autonomia alla potestà legislativa primaria.
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale, l'art. 17 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che proroga alcuni termini della legislazione regionale attuativa del "Piano casa", contenuti nella legge reg. Sardegna n. 8 del 2015. L'indefinito succedersi delle proroghe, ancorate all'entrata in vigore di una nuova legge regionale sul governo del territorio o a termini di volta in volta differiti, interferisce con la tutela paesaggistica e determina il vulnus del detto parametro; inoltre, nel consentire interventi parcellizzati, svincolati da una coerente cornice normativa di riferimento, la disposizione impugnata trascura l'interesse all'ordinato sviluppo edilizio e danneggia il territorio in tutte le sue connesse componenti e, primariamente, nel suo aspetto paesaggistico e ambientale; infine, detta proroga, disposta in pendenza del procedimento, condiviso con lo Stato, di adeguamento del piano paesaggistico relativo alle aree costiere e di elaborazione di quello relativo alle aree interne, finisce per compromettere la stessa pianificazione paesaggistica, deputata a indicare le linee fondamentali della tutela del paesaggio. (Precedente: S. 219/2021 - mass. 44346).