Sentenza 79/1997 (ECLI:IT:COST:1997:79)
Massima numero 23166
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  24/03/1997;  Decisione del  24/03/1997
Deposito del 03/04/1997; Pubblicazione in G. U. 09/04/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 79/97. CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - AFFITTUARIO CONVENUTO IN GIUDIZIO PER MOROSITA' - SANATORIA DELLA MOROSITA' CON IL PAGAMENTO DEI CANONI SCADUTI, RIVALUTATI CON GLI INTERESSI LEGALI - MANCATA PREVISIONE DEL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA PREVISTA PER IPOTESI ANALOGA (ART. 55, DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392) - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' E DI QUELLO DI DIFESA - INFONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma 1 (in relazione all'art. 55 l. 27 luglio 1978, n. 392), 24, commi 1 e 2, e 42, comma 2, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 46, comma 6, l. 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) - nella parte in cui consente al conduttore di sanare la morosita' mediante il semplice pagamento dei canoni scaduti, rivalutati e aumentati degli interessi legali, senza prevedere altresi' il pagamento delle spese processuali - in quanto, con riferimento all'asserita violazione del principio di uguaglianza, la non simmetrica costruzione della disposizione impugnata e di quella assunta come 'tertium comparationis' (art. 55 l. n. 392 del 1978), lungi dal determinare la prospettata disparita' di trattamento, trova la sua giustificazione nella diversita' di 'ratio' sottesa ai due strumenti procedimentali, che costituiscono sistemi in se' compiuti, affatto autonomi e diretti a regolare materie non omogenee; ed in quanto, con riferimento alla denunciata lesione dei diritti di difesa e di azione - posto che la disposizione in esame si limita a ricollegare al pagamento dei canoni scaduti, rivalutati e con gli interessi, la sanatoria della morosita' dedotta in giudizio; e che tale sanatoria, che riveste natura spiccatamente sostanziale, ha la sua incidenza sul processo solo in quanto esclude che possa essere accolta la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art. 5 l. n. 203 del 1982, facendo venir meno la relativa 'causa petendi' - resta fermo ogni altro effetto di carattere processuale della domanda stessa, e in particolare la responsabilita' per le spese processuali sostenute dall'attore, il quale puo' comunque chiedere la condanna del convenuto ex art. 91 cod. proc. civ., instando affinche' venga emessa sentenza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, attraverso la quale e' dato al giudice di provvedere al regolamento delle spese processuali fra le parti. - S. n. 139/1984. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 42  co. 2

Altri parametri e norme interposte