Sentenza 80/1997 (ECLI:IT:COST:1997:80)
Massima numero 23167
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
24/03/1997; Decisione del
24/03/1997
Deposito del 03/04/1997; Pubblicazione in G. U. 09/04/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 80/97. PROCEDIMENTO CIVILE - CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO - FACOLTA' DEL CONVENUTO - OMESSA PREVISIONE DI UN POTERE AUTORIZZATORIO DEL GIUDICE ISTRUTTORE ANALOGAMENTE A QUANTO PREVISTO PER LA CHIAMATA IN CAUSA RICHIESTA DALL'ATTORE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - COMPARAZIONE DELLE FACOLTA' PROCESSUALI DELLE PARTI - RIFERIMENTO ALLO STESSO MOMENTO PROCESSUALE - ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO - RIFERIBILITA' DELLA CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO AD OPERA DELL'ATTORE AD UN MOMENTO SUCCESSIVO ALLA DELIMITAZIONE DEL 'THEMA DECIDENDUM' - NON IRRAGIONEVOLEZZA DELLA PREVISIONE DI UN POTERE AUTORIZZATORIO DEL GIUDICE ISTRUTTORE - NON FONDATEZZA.
SENT. 80/97. PROCEDIMENTO CIVILE - CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO - FACOLTA' DEL CONVENUTO - OMESSA PREVISIONE DI UN POTERE AUTORIZZATORIO DEL GIUDICE ISTRUTTORE ANALOGAMENTE A QUANTO PREVISTO PER LA CHIAMATA IN CAUSA RICHIESTA DALL'ATTORE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - COMPARAZIONE DELLE FACOLTA' PROCESSUALI DELLE PARTI - RIFERIMENTO ALLO STESSO MOMENTO PROCESSUALE - ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO - RIFERIBILITA' DELLA CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO AD OPERA DELL'ATTORE AD UN MOMENTO SUCCESSIVO ALLA DELIMITAZIONE DEL 'THEMA DECIDENDUM' - NON IRRAGIONEVOLEZZA DELLA PREVISIONE DI UN POTERE AUTORIZZATORIO DEL GIUDICE ISTRUTTORE - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la chiamata in causa di un terzo ad opera del convenuto sia autorizzata dal giudice istruttore, al pari della medesima istanza formulata dall'attore o dai terzi gia' chiamati, poiche' la comparazione tra le diverse facolta' processuali accordate alle parti del giudizio deve essere compiuta, conformemente al principio di ragionevolezza, con riferimento ad uno stesso momento processuale che e' da individuarsi, nella fattispecie in esame, nell'atto in cui ciascuna parte espone introduttivamente le proprie ragioni, allorche' tanto all'attore, che puo' liberamente scegliere i soggetti da convenire in giudizio, tanto al convenuto, cui e' riconosciuta la facolta' di chiamare in causa qualsivoglia terzo, al quale ritenga comune la causa o dal quale pretenda di essere garantito, vengono riconosciuti gli stessi poteri, mentre invece la domanda dell'attore di chiamare un terzo in causa, in quanto si colloca in una fase successiva, nella quale il 'thema decidendum' e' definito, non irragionevolmente, e' sottoposto al controllo del giudice sotto il profilo dell'utilita' processuale e della tempestivita' della richiesta. red.: F. Mangano
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la chiamata in causa di un terzo ad opera del convenuto sia autorizzata dal giudice istruttore, al pari della medesima istanza formulata dall'attore o dai terzi gia' chiamati, poiche' la comparazione tra le diverse facolta' processuali accordate alle parti del giudizio deve essere compiuta, conformemente al principio di ragionevolezza, con riferimento ad uno stesso momento processuale che e' da individuarsi, nella fattispecie in esame, nell'atto in cui ciascuna parte espone introduttivamente le proprie ragioni, allorche' tanto all'attore, che puo' liberamente scegliere i soggetti da convenire in giudizio, tanto al convenuto, cui e' riconosciuta la facolta' di chiamare in causa qualsivoglia terzo, al quale ritenga comune la causa o dal quale pretenda di essere garantito, vengono riconosciuti gli stessi poteri, mentre invece la domanda dell'attore di chiamare un terzo in causa, in quanto si colloca in una fase successiva, nella quale il 'thema decidendum' e' definito, non irragionevolmente, e' sottoposto al controllo del giudice sotto il profilo dell'utilita' processuale e della tempestivita' della richiesta. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte