Sentenza 82/1997 (ECLI:IT:COST:1997:82)
Massima numero 23168
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  24/03/1997;  Decisione del  24/03/1997
Deposito del 03/04/1997; Pubblicazione in G. U. 09/04/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 82/97. SANITA' PUBBLICA - REGIONE SICILIANA - PREVISIONE DI UN PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E I RETTORI DELLE UNIVERSITA' SICILIANE PER L'INDIVIDUAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI SCUOLE O CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO ABILITANTE DI TECNICO DI DIALISI - PRETESA INDEBITA INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA DELLO STATO CUI SPETTA IL POTERE D'INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI DEGLI OPERATORI SANITARI NONCHE' DI DISCIPLINA DELLA DURATA E CONCLUSIONE DEI CORSI E DELLA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI NECESSARI PER L'AMMISSIONE ALLE SCUOLE RELATIVE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dei principi della legislazione statale e della competenza riservata allo Stato in tema di determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari e di requisiti per l'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie (artt. 17 lett. b), d) ed f) dello Statuto speciale, in relazione agli artt. 6, lett. q) l. n. 833 del 1978 e 6, comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992, mod. dall'art. 7 d.lgs. n. 517 del 1993), nonche' in tema di ordinamento degli studi e tipologia dei titoli di studio universitari (art. 4, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 246 del 1985), gli artt. 1, 2 e 3 l. reg. Siciliana, approvata dall'Assemblea regionale il 24 marzo 1996 (Provvedimenti urgenti per la formazione e la qualificazione dei tecnici di dialisi. Norme collegate con il piano sanitario regionale. Norme per la tipizzazione tissutale in materia di ammissione alle scuole di specializzazione) - volti a disciplinare attivita' di formazione dirette al conseguimento di titoli abilitanti o attestati per il profilo professionale di tecnico di dialisi - in quanto - posto che la formazione degli operatori sanitari non medici oggi fa capo ai corsi di diploma universitario istituiti ai sensi dell'art. 2 l. n. 341 del 1990 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) - fra le figure professionali, individuate in base a tale disciplina (le figure professionali da formare ed i relativi profili sono individuati con decreto del Ministro della Sanita'), non vi e', ad oggi, quella di tecnico di dialisi, ne', quindi, alcun ordinamento didattico stabilito per il relativo corso di diploma; sicche', in tale situazione, non possono ritenersi consentite alla Regione, nemmeno attraverso lo strumento del protocollo d'intesa con l'Universita', la individuazione e l'organizzazione "di scuole o di corsi di formazione per il conseguimento del titolo abilitante per il profilo professionale di tecnico di dialisi" (art. 1 legge impugnata), per l'assorbente ragione che tale profilo non rientra, allo stato, fra quelli individuati dall'autorita' statale competente, e dunque non puo' essere rilasciato alcun "titolo abilitante" di tal genere. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 17

statuto regione Sicilia  art. 17

statuto regione Sicilia  art. 17

Altri parametri e norme interposte

legge  23/12/1978  n. 833  art. 6  lett. q)

decreto legislativo  30/12/1992  n. 502  art. 6    co. 3  

decreto legislativo  07/12/1993  n. 517  art. 7  

legge  19/11/1990  n. 341  art. 2