Sentenza 83/1997 (ECLI:IT:COST:1997:83)
Massima numero 23181
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
25/03/1997; Decisione del
25/03/1997
Deposito del 08/04/1997; Pubblicazione in G. U. 16/04/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 83/97. EDILIZIA E URBANISTICA - PROVINCIA DI TRENTO - PROGRAMMI DI INTERVENTO PROVINCIALI - PREVALENZA SULLE DISPOSIZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5, 114 E 128 COST. - PRINCIPIO DI AUTONOMIA COMUNALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 83/97. EDILIZIA E URBANISTICA - PROVINCIA DI TRENTO - PROGRAMMI DI INTERVENTO PROVINCIALI - PREVALENZA SULLE DISPOSIZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5, 114 E 128 COST. - PRINCIPIO DI AUTONOMIA COMUNALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 4, della l. prov. di Trento 12 marzo 1990, n. 10, poiche' tale norma, nello stabilire che le previsioni contenute nei programmi approvati dalla giunta provinciale ai sensi e per le finalita' di cui al precedente comma 3, prevalgono su quelle eventualmente diverse contenute negli strumenti urbanistici subordinati, si pone in contrasto con il principio di autonomia comunale al quale la Costituzione, in forza dell'art. 5, prima ancora che dell'art. 128, attribuisce carattere cogente, non soltanto in relazione al sistema delle autonomie ordinarie, ma anche in quello delle autonomie speciali, ove la titolarita' da parte delle Province autonome di potesta' esclusive in materia di urbanistica e di piani regolatori, di viabilita', di comunicazioni e di trasporti, non esclude la necessaria partecipazione del Comune alla programmazione provinciale di interventi incidenti sul proprio territorio, mediante l'impiego di moduli procedimentali, che, pur scongiurando situazioni di stallo decisionale, valorizzino l'apporto di tutti gli enti interessati (nella specie, la l. prov.le impugnata accorda ai Comuni soltanto la facolta' di esprimere un parere sul programma provinciale, entro trenta giorni dalla richiesta). - V. S. nn. 1010/1988; 212/1991; 61/1994. red.: F. Mangano
Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 4, della l. prov. di Trento 12 marzo 1990, n. 10, poiche' tale norma, nello stabilire che le previsioni contenute nei programmi approvati dalla giunta provinciale ai sensi e per le finalita' di cui al precedente comma 3, prevalgono su quelle eventualmente diverse contenute negli strumenti urbanistici subordinati, si pone in contrasto con il principio di autonomia comunale al quale la Costituzione, in forza dell'art. 5, prima ancora che dell'art. 128, attribuisce carattere cogente, non soltanto in relazione al sistema delle autonomie ordinarie, ma anche in quello delle autonomie speciali, ove la titolarita' da parte delle Province autonome di potesta' esclusive in materia di urbanistica e di piani regolatori, di viabilita', di comunicazioni e di trasporti, non esclude la necessaria partecipazione del Comune alla programmazione provinciale di interventi incidenti sul proprio territorio, mediante l'impiego di moduli procedimentali, che, pur scongiurando situazioni di stallo decisionale, valorizzino l'apporto di tutti gli enti interessati (nella specie, la l. prov.le impugnata accorda ai Comuni soltanto la facolta' di esprimere un parere sul programma provinciale, entro trenta giorni dalla richiesta). - V. S. nn. 1010/1988; 212/1991; 61/1994. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 128
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 54
Altri parametri e norme interposte