Sentenza 85/1997 (ECLI:IT:COST:1997:85)
Massima numero 23202
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  25/03/1997;  Decisione del  25/03/1997
Deposito del 08/04/1997; Pubblicazione in G. U. 16/04/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 85/97. ALIMENTI E BEVANDE - PRODUZIONE, COMMERCIO E VENDITA - IPOTESI DI "FRODE TOSSICA O COMUNQUE DANNOSA ALLA SALUTE" - REATO DI NATURA CONTRAVVENZIONALE - NON APPLICABILITA', IN CASO DI CONDANNA, DEI BENEFICI DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E DELLA NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD IPOTESI PIU' GRAVI QUALIFICATE DALLA LEGGE COME DELITTI - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - INFONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma 1 e 27, comma 3, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 comma 5, l. 30 aprile 1962 n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del t.u. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934 n. 1265. Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) - nella parte in cui, prevedendo che, in caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli artt. 163 e 175 cod. pen. (sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna), non si applica anche in relazione a delitti, previsti dal codice penale a salvaguardia della salute alimentare dei cittadini e che presentino le medesime caratteristiche - in quanto, con riferimento alla pretesa irrazionalita' della disposizione impugnata, questa non si riferisce alle singole enumerate fattispecie contravvenzionali, ma, con espressione generale ed omnicomprensiva, si estende a tutte le ipotesi di condanna (qualunque sia la natura del reato), nelle quali all'elemento del pericolo per la collettivita', rappresentato dalla tossicita' dell'alimento o della bevanda o comunque dalla sua possibile nocivita' per la salute, si accompagni quello della frode, rientrandovi pertanto tutti i comportamenti fraudolenti che, in quanto tali, sono normalmente sorretti dall'elemento soggettivo della volonta' dolosa; e, con riferimento alla pretesa contrarieta' della disposizione medesima, al principio secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato - posto che, pur essendo la finalita' rieducativa qualita' essenziale della pena, che l'accompagna dal suo nascere, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue, concorrono con essa finalita' di difesa sociale che il legislatore e' legittimato a perseguire purche' le sue valutazioni non eccedano i confini della discrezionalita' politica e non si trasformino in arbitrio - il carattere di massa della produzione, della distribuzione e del consumo dei prodotti alimentari, l'inanita' di qualsiasi cautela adottabile da singoli consumatori che non si risolva nel mero impraticabile rifiuto del rapporto di consumo, l'enorme diffusivita' del danno potenzialmente connesso ad ogni comportamento fraudolento nella produzione e nel commercio di sostanze alimentari costituiscono elementi che fanno apparire non irragionevole la scelta del legislatore intesa a realizzare, nelle frodi alimentari tossiche o comunque dannose alla salute, l'equilibrio fra le diverse finalita' della pena edittale, collegando la rieducazione ad alcuni aspetti (qualificazione del reato come contravvenzionale, entita' della pena e sua eventuale sostituibilita') ed attribuendo all'effettivita' dell'espiazione una specifica finalita' di prevenzione, retribuzione e difesa sociale. - S. nn. 264/1974, 364/1988, 282/1989, 313/1990. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte