Sentenza 24/2022 (ECLI:IT:COST:2022:24)
Massima numero 44556
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  29/11/2021;  Decisione del  29/11/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Massime associate alla pronuncia:  44542  44543  44544  44545  44546  44547  44548  44549  44550  44551  44552  44553  44554  44555  44557  44558  44559  44560  44561  44562  44563  44564  44565  44566  44567  44568  44569  44570  44571  44572  44573  44574  44575  44576  44577  44578  44579  44580  44581


Titolo
Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione autonoma Sardegna - Piano casa - Disciplina transitoria dei titoli abilitativi - Immediata applicazione ai procedimenti in corso - Violazione dei limiti statutari in materia di edilizia e urbanistica - Illegittimità costituzionale. (Classif. 090005).

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale, l'art. 18 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che reca una norma transitoria in tema di titoli abilitativi. La disposizione impugnata dal Governo si inquadra nella reiterata proroga della disciplina sul "Piano casa" e ne definisce le implicazioni sul rilascio di titoli abilitativi e sulla connessa attività istruttoria dell'amministrazione. Il legislatore regionale, nel disporre l'immediata applicazione - anche ai procedimenti in corso - della normativa che innalza gli incrementi volumetrici, estende l'ambito applicativo di tale disciplina derogatoria e incide sul correlato regime dei titoli abilitativi, che la previsione impugnata arbitrariamente estende - con effetti ex tunc - così da compromettere la stessa pianificazione paesaggistica.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  18/01/2021  n. 1  art. 18  co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3

Altri parametri e norme interposte