Sentenza 86/1997 (ECLI:IT:COST:1997:86)
Massima numero 23187
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  25/03/1997;  Decisione del  25/03/1997
Deposito del 08/04/1997; Pubblicazione in G. U. 16/04/1997
Massime associate alla pronuncia:  23184  23185  23186  23188  23189  23190


Titolo
SENT. 86/97 D. CONTROLLI AMMINISTRATIVI - COMMISSARIO DEL GOVERNO - FUNZIONI DI SOVRAINTENDENZA E DI COORDINAMENTO - OBBLIGO DELLE REGIONI DI TRASMETTERE PERIODICAMENTE TUTTE LE DELIBERE ADOTTATE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE - LAMENTATO ESERCIZIO DEL POTERE DI DIRETTIVA MEDIANTE ADOZIONE DI CIRCOLARE MINISTERIALE - PRETESA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE STATUTARIE PROVINCIALI E DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA STATO E PROVINCE AUTONOME - NON SPETTANZA ALLO STATO - ANNULLAMENTO DELLA CIRCOLARE 'IN PARTE QUA'.

Testo
Non spetta allo Stato, e per esso al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, disciplinare con circolare i compiti delle Regioni conseguenti all'esercizio delle funzioni delegate, nei termini di cui al punto 6.1 primo capoverso della circolare n. 22/95 del 27 novembre 1995, in quanto, in relazione alle funzioni amministrative delegate, l'art. 5 d.P.R. n. 616 del 1977 non impone affatto alle Regioni l'onere di trasmettere tutti gli atti che ne siano espressione, ma richiede al Governo di stabilire le categorie di atti di cui le Regioni devono dare comunicazione al Commissario del Governo. Deve essere, pertanto, annullato il punto 6.1 primo capoverso della circolare stessa. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 5