Sentenza 86/1997 (ECLI:IT:COST:1997:86)
Massima numero 23188
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
25/03/1997; Decisione del
25/03/1997
Deposito del 08/04/1997; Pubblicazione in G. U. 16/04/1997
Titolo
SENT. 86/97 E. CONTROLLI AMMINISTRATIVI - COMMISSARIO DEL GOVERNO - FUNZIONI DI SOVRAINTENDENZA E COORDINAMENTO - OBBLIGO DI EFFETTUARE OGNI COMUNICAZIONE DEL GOVERNO ALLA REGIONE TRAMITE IL COMMISSARIO DEL GOVERNO - LAMENTATO ESERCIZIO DEL POTERE DI DIRETTIVA MEDIANTE ADOZIONE DI CIRCOLARE MINISTERIALE - PRETESA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE STATUTARIE PROVINCIALI E DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA STATO E PROVINCE AUTONOME - NON SPETTANZA ALLO STATO - ANNULLAMENTO DELLA CIRCOLARE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 86/97 E. CONTROLLI AMMINISTRATIVI - COMMISSARIO DEL GOVERNO - FUNZIONI DI SOVRAINTENDENZA E COORDINAMENTO - OBBLIGO DI EFFETTUARE OGNI COMUNICAZIONE DEL GOVERNO ALLA REGIONE TRAMITE IL COMMISSARIO DEL GOVERNO - LAMENTATO ESERCIZIO DEL POTERE DI DIRETTIVA MEDIANTE ADOZIONE DI CIRCOLARE MINISTERIALE - PRETESA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE STATUTARIE PROVINCIALI E DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA STATO E PROVINCE AUTONOME - NON SPETTANZA ALLO STATO - ANNULLAMENTO DELLA CIRCOLARE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Non spetta allo Stato, e per esso al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, stabilire con circolare che le comunicazioni della Provincia autonoma di Trento al Governo siano effettuate, di norma, per il tramite del Commissario del Governo, in quanto - posto che la direttiva del Presidente del Consiglio 11 ottobre 1993, adottata ai sensi dell'art. 13, comma 1, l. n. 400 del 1988, non pone alcun vincolo, seppure in forma attenuata, ai comportamenti delle Regioni e delle Province autonome in ordine alle comunicazioni verso lo Stato - non puo' essere consentito al Ministro adottare con circolare disposizioni integrative degli statuti speciali o delle relative norme di attuazione contrastanti con le direttive in materia del Presidente del Consiglio dei ministri, legittimate dal predetto art. 13, comma 1, l. n. 400 del 1988. Deve essere, pertanto, annullato, nei confronti della Provincia autonoma di Trento il punto n. 3.3 della circolare del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali n. 22/95 del 27 novembre 1995. red.: S. Di Palma
Non spetta allo Stato, e per esso al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, stabilire con circolare che le comunicazioni della Provincia autonoma di Trento al Governo siano effettuate, di norma, per il tramite del Commissario del Governo, in quanto - posto che la direttiva del Presidente del Consiglio 11 ottobre 1993, adottata ai sensi dell'art. 13, comma 1, l. n. 400 del 1988, non pone alcun vincolo, seppure in forma attenuata, ai comportamenti delle Regioni e delle Province autonome in ordine alle comunicazioni verso lo Stato - non puo' essere consentito al Ministro adottare con circolare disposizioni integrative degli statuti speciali o delle relative norme di attuazione contrastanti con le direttive in materia del Presidente del Consiglio dei ministri, legittimate dal predetto art. 13, comma 1, l. n. 400 del 1988. Deve essere, pertanto, annullato, nei confronti della Provincia autonoma di Trento il punto n. 3.3 della circolare del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali n. 22/95 del 27 novembre 1995. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 87
legge 23/08/1988
n. 400
art. 13
co. 1