Sentenza 87/1997 (ECLI:IT:COST:1997:87)
Massima numero 23218
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
25/03/1997; Decisione del
25/03/1997
Deposito del 08/04/1997; Pubblicazione in G. U. 16/04/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 87/97. PROCESSO CIVILE - DISCIPLINA DELLA FACOLTA' DI ASTENSIONE DEI TESTIMONI NEL PROCESSO - TUTELA DEL SEGRETO PROFESSIONALE - POSSIBILITA' PER AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI (SECONDO LA DIZIONE ANTERIORE ALLA LEGGE 24 FEBBRAIO 1997, N. 27, CHE HA UNIFICATO LE DUE CATEGORIE, SOSTITUENDO AL TERMINE <>, CONTENUTO NELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, QUELLO DI <>) DI ASTENERSI DAL DEPORRE - OMESSA PREVISIONE DELLA MEDESIMA FACOLTA' PER I PRATICANTI PROCURATORI LEGALI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E CONSEGUENTE LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - POSSIBILITA' DI DARE ALLE DISPOSIZIONI DENUNCIATE UN'INTERPRETAZIONE COMPATIBILE CON LA COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 87/97. PROCESSO CIVILE - DISCIPLINA DELLA FACOLTA' DI ASTENSIONE DEI TESTIMONI NEL PROCESSO - TUTELA DEL SEGRETO PROFESSIONALE - POSSIBILITA' PER AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI (SECONDO LA DIZIONE ANTERIORE ALLA LEGGE 24 FEBBRAIO 1997, N. 27, CHE HA UNIFICATO LE DUE CATEGORIE, SOSTITUENDO AL TERMINE <
Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 249 cod. proc. civ., in relazione all'art. 200 cod. proc. pen., e dell'art. 13 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, Cost., in quanto - premesso che, con riguardo alle professioni forensi, la complessiva disciplina del segreto e della correlativa facolta' di astenersi dal deporre in giudizio su quanto conosciuto in ragione dell'esercizio professionale non e' diretta ad assicurare una condizione di privilegio personale a chi esercita una determinata professione, ma e' invece destinata a garantire la piena esplicazione del diritto di difesa - la protezione del segreto, riferita a quanto conosciuto in ragione dell'attivita' forense svolta da chi sia legittimato a compiere atti propri di tale professione, assume carattere oggettivo, e, dunque, non puo' che estendersi anche a chi, essendo iscritto nei registri dei praticanti a seguito di delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati, adempie agli obblighi della pratica forense presso lo studio del professionista con il quale collabora. Peraltro, tale interpretazione delle disposizioni denunciate, coerente con le finalita' che caratterizzano l'esclusione dell'obbligo di deporre, corrisponde ai criteri di bilanciamento, operato dal legislatore, tra dovere di testimoniare in giudizio e dovere di rispetto del segreto professionale da parte di chi adempie al ministero forense. - Sul principio, piu' volte enunciato dalla Corte, secondo il quale deve essere preferita l'interpretazione compatibile con la Costituzione, v., da ultimo, S. n. 421/1996. red.: G. Leo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 249 cod. proc. civ., in relazione all'art. 200 cod. proc. pen., e dell'art. 13 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, Cost., in quanto - premesso che, con riguardo alle professioni forensi, la complessiva disciplina del segreto e della correlativa facolta' di astenersi dal deporre in giudizio su quanto conosciuto in ragione dell'esercizio professionale non e' diretta ad assicurare una condizione di privilegio personale a chi esercita una determinata professione, ma e' invece destinata a garantire la piena esplicazione del diritto di difesa - la protezione del segreto, riferita a quanto conosciuto in ragione dell'attivita' forense svolta da chi sia legittimato a compiere atti propri di tale professione, assume carattere oggettivo, e, dunque, non puo' che estendersi anche a chi, essendo iscritto nei registri dei praticanti a seguito di delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati, adempie agli obblighi della pratica forense presso lo studio del professionista con il quale collabora. Peraltro, tale interpretazione delle disposizioni denunciate, coerente con le finalita' che caratterizzano l'esclusione dell'obbligo di deporre, corrisponde ai criteri di bilanciamento, operato dal legislatore, tra dovere di testimoniare in giudizio e dovere di rispetto del segreto professionale da parte di chi adempie al ministero forense. - Sul principio, piu' volte enunciato dalla Corte, secondo il quale deve essere preferita l'interpretazione compatibile con la Costituzione, v., da ultimo, S. n. 421/1996. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 1
Altri parametri e norme interposte