Ordinanza 90/1997 (ECLI:IT:COST:1997:90)
Massima numero 23164
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
25/03/1997; Decisione del
25/03/1997
Deposito del 08/04/1997; Pubblicazione in G. U. 16/04/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 90/97. AMBIENTE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - SCARICHI DI PUBBLICHE FOGNATURE SENZA AUTORIZZAZIONE O ECCEDENTI I LIMITI TABELLARI PREVISTI DALLA LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 319 E DALLA NORMATIVA REGIONALE - LAMENTATA DEPENALIZZAZIONE - DEDOTTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA RELATIVA AGLI SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - RITENUTA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEGLI ARTT. 9, SECONDO COMMA, 10, 25, 41 E 77 COST. - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INAMMISSIBILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 90/97. AMBIENTE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - SCARICHI DI PUBBLICHE FOGNATURE SENZA AUTORIZZAZIONE O ECCEDENTI I LIMITI TABELLARI PREVISTI DALLA LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 319 E DALLA NORMATIVA REGIONALE - LAMENTATA DEPENALIZZAZIONE - DEDOTTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA RELATIVA AGLI SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - RITENUTA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEGLI ARTT. 9, SECONDO COMMA, 10, 25, 41 E 77 COST. - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INAMMISSIBILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, gia' dichiarata - successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione - inammissibile (sentenza n. 330/1996) e manifestamente inammissibile (ordinanze nn. 332/1996 e 432/1996), essendo diretta a reintrodurre figure di reato, mediante una pronuncia che esula dai poteri che spettano alla Corte, in quanto il principio di stretta legalita' dei reati e delle pene (art. 25, secondo comma, Cost.) riserva esclusivamente al legislatore la definizione delle fattispecie penali e l'aggravamento delle pene. Peraltro, nel caso del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, a prescindere da ogni valutazione relativa all'avvenuta conversione in legge, non ricorre una evidente mancanza dei requisiti di necessita' ed urgenza richiesti dall'art. 77 Cost. per l'emanazione da parte del Governo di decreti con valore di legge. red.: G. Leo
Manifesta inammissibilita' della questione, gia' dichiarata - successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione - inammissibile (sentenza n. 330/1996) e manifestamente inammissibile (ordinanze nn. 332/1996 e 432/1996), essendo diretta a reintrodurre figure di reato, mediante una pronuncia che esula dai poteri che spettano alla Corte, in quanto il principio di stretta legalita' dei reati e delle pene (art. 25, secondo comma, Cost.) riserva esclusivamente al legislatore la definizione delle fattispecie penali e l'aggravamento delle pene. Peraltro, nel caso del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, a prescindere da ogni valutazione relativa all'avvenuta conversione in legge, non ricorre una evidente mancanza dei requisiti di necessita' ed urgenza richiesti dall'art. 77 Cost. per l'emanazione da parte del Governo di decreti con valore di legge. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 9
co. 2
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte