Sentenza 24/2022 (ECLI:IT:COST:2022:24)
Massima numero 44557
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  29/11/2021;  Decisione del  29/11/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Massime associate alla pronuncia:  44542  44543  44544  44545  44546  44547  44548  44549  44550  44551  44552  44553  44554  44555  44556  44558  44559  44560  44561  44562  44563  44564  44565  44566  44567  44568  44569  44570  44571  44572  44573  44574  44575  44576  44577  44578  44579  44580  44581


Titolo
Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione autonoma Sardegna - Tolleranze edilizie - Ampliamento della qualificazione e delle ipotesi di sanatoria ex post di ulteriori parziali difformità dal titolo edilizio - Violazione dei limiti statutari in materia di edilizia e urbanistica - Illegittimità costituzionale. (Classif. 090008).

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale, l'art. 19 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che amplia la qualificazione delle tolleranze edilizie e le ipotesi di sanatoria ex post di ulteriori parziali difformità dal titolo edilizio. La norma regionale impugnata dal Governo diverge dalle prescrizioni statali sulle tolleranze costruttive di cui all'art. 34-bis t.u. edilizia, le quali definiscono il profilo di capitale importanza delle difformità rilevanti, in una prospettiva che non può non essere omogenea sull'intero territorio nazionale e che investe norme fondamentali di riforma economico-sociale, vincolanti anche la potestà legislativa attribuita alla Regione autonoma Sardegna dall'art. 3 dello statuto di autonomia.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  18/01/2021  n. 1  art. 19  co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3

Altri parametri e norme interposte